Art. 33.
                      Il collegio dei revisori

   1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi  e  da  due  supplenti  che durano in carica quattro anni e
devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel
registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio
dei  revisori  e'  incompatibile  con  la  carica  di  presidente, di
componente  dei  Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi
direttivi della Cassa di previdenza.
   2.  I  revisori  dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini
territoriali riuniti in assemblea
   3.  Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il
presidente del Consiglio nazionale.
   4. Sono o eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi
ed  i  successivi  due  per  ordine  di  voti conseguiti quali membri
supplenti.  Il  candidato  che ha riportato il maggior numero di voti
assume la carica di presidente.
   5.  Il  collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e
dell'ordinamento,    sul    rispetto   dei   principi   di   corretta
amministrazione,    sull'adeguatezza    dell'assetto   organizzativo,
amministrativo   e  contabile  adottato  dal  Consiglio  nazionale  e
controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
   6.  Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio
nazionale.