Art. 5
              Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

    1.  Per  le  finalita'  di  accelerazione  della  spesa  in conto
  capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
  2002,  n.  289,  come  modificato dall'articolo 4, comma 130, della
  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le
  risorse  rese disponibili per effetto della modifiche dell'articolo
  1,  comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
  con  modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
  prioritariamente  gli  interventi  inclusi  nel  programma  per  le
  infrastrutture  strategiche  di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
  443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n.
  21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
  275 del 23 novembre 2004.
    2.   Il   CIPE   destina   una   quota  del  Fondo  per  le  aree
  sottoutilizzate  di  cui  agli  articoli  60  e  61  della legge 27
  dicembre  2002,  n.  289,  al  finanziamento  di interventi che, in
  coerenza  con  le  priorita'  strategiche  e i criteri di selezione
  previsti  dalla  programmazione  comunitaria  per  le  aree urbane,
  consentano   di   riqualificare   e   migliorare  la  dotazione  di
  infrastrutture  materiali  e  immateriali delle citta' e delle aree
  metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.
    3.  L'individuazione  degli interventi strategici di cui al comma
  2,  da  inserire  in  apposito  programma regionale, e' effettuata,
  valorizzando  la  capacita'  propositiva dei comuni, sulla base dei
  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai Ministeri dell'economia e
  delle  finanze  e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le
  regioni   interessate,   da   rappresentanti   dei   Comuni  e  dal
  partenariato   istituzionale   ed   economico-sociale   a   livello
  nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04
  del  29  settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
  dell'11 novembre 2004.
    4.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture  con  modalita' di
  project   financing  possono  essere  destinate  anche  le  risorse
  costituenti   investimenti  immobiliari  degli  enti  previdenziali
  pubblici.
    5.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sono
  dichiarati  interventi  infrastrutturali  strategici  e urgenti, ai
  sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
  disposizioni  del  presente articolo, le opere ed i lavori previsti
  nell'ambito  delle  concessioni  autostradali  gia'  assentite, non
  inclusi  nel  primo  programma  delle  infrastrutture  strategiche,
  approvato  dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001,
  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
  del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
  indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
    6.  Per  le  opere  ed  i  lavori  di  cui al comma 5, i soggetti
  competenti  procedono  alla  realizzazione  applicando la normativa
  comunitaria   in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e  le
  disposizioni  di  cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, e
  successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002,
  n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente
  alle  opere  stesse,  gli  atti  ed i provvedimenti, gia' formati o
  assunti,  ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
  del  presente decreto, purche' destinati a concludersi entro trenta
  giorni.
    7.  Per  ciascuna  delle  opere di cui al comma 5 si procede alla
  nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i
  poteri  di  cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
  135,  e  successive  modificazioni.  I Commissari straordinari sono
  nominati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
  proposta   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
  provvedendo  contestualmente  alla conferma o alla sostituzione dei
  Commissari  straordinari  eventualmente  gia' nominati. Nel caso di
  opera   di   interesse   regionale  la  proposta  di  nomina  o  di
  sostituzione  dei  Commissari  straordinari  deve  essere formulata
  sentito  previamente  il Presidente della regione o della provincia
  autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale
  o  internazionale,  la  proposta  di  nomina  o di sostituzione dei
  commissari straordinari deve essere formulata sentito il Presidente
  della  regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il
  sindaco della citta' metropolitana interessata.
    8.  I  Commissari  straordinari  seguono l'andamento delle opere,
  svolgono   le   funzioni   di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
  all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
  190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente
  articolo  qualora  le  procedure ordinarie subiscano rallentamenti,
  ritardi  o  impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si
  verifichino  circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi
  o  impedimenti  per  la  realizzazione  delle opere o nella fase di
  esecuzione  delle  stesse,  dandone comunicazione al Presidente del
  Consiglio  dei  Ministri  ed al Ministro delle infrastrutture e dei
  trasporti.
    9.  E'  fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis,
  del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
    10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio delle autorizzazioni e dei
  permessi    necessari   alla   realizzazione   dei   terminali   di
  rigassificazione  gia'  autorizzati  ai sensi dell'articolo 8 della
  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture
  strategiche   nel   settore   del   gas   naturale  con  la  citata
  deliberazione  CIPE  n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad
  esprimersi  entro  60  giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o
  ingiustificato  ritardo,  il  Ministero delle attivita' produttive,
  nell'ambito  dei  propri  compiti  istituzionali e con le ordinarie
  risorse  di  bilancio,  provvede, senza necessita' di diffida, alla
  nomina   di  un  commissario  "ad  acta"  per  gli  adempimenti  di
  competenza.
    11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
  sensi  del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono,
  nel   limite   dell'importo  approvato  per  l'opera  dai  soggetti
  competenti  alla  relativa  realizzazione,  anche  in  deroga  alla
  normativa    vigente    nel    rispetto   dei   principi   generali
  dell'ordinamento e delle normativa comunitaria.
    12.  Nei  casi  di  risoluzione del contratto di appalto disposta
  dalla  stazione  appaltante  ai sensi degli articoli 118, 119 e 120
  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
  554,  l'appaltatore  deve  provvedere  al ripiegamento dei cantieri
  gia'  allestiti  e  allo  sgombero  delle aree di lavoro e relative
  pertinenze  nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
  appaltante;  in  caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
  stazione  appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore
  i  relativi  oneri  e spese. La stazione appaltante, in alternativa
  alla   esecuzione   di   eventuali   provvedimenti  giurisdizionali
  cautelari,   possessori   o   d'urgenza   comunque  denominati  che
  inibiscano  o  ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare
  cauzione  in  conto  vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
  fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa con le modalita' di
  cui  all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
  109,  pari  all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo
  il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
    13.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
  stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
  Commissari  straordinari  di  cui  al  comma 7. Alla corrispondente
  spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di
  cui al comma 5.
    14.  Per  la  ricostruzione,  riconversione  e bonifica dell'area
  delle  acciaierie  di  Genova-Cornigliano,  in  coerenza con quanto
  previsto  dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
  autorizzata  la  concessione  di  contributi in favore dei soggetti
  competenti,  a  carico  del  Fondo  per gli interventi straordinari
  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, istituito ai sensi
  dell'articolo  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n.
  326,  che  viene  a  tale  fine  integrato  dell'importo annuo di 5
  milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
    15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in
  attuazione  del  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti, di
  competenza  statale  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono
  prorogati  fino  all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai
  sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
    16.  Il  contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83,
  comma  1,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  puo' essere
  utilizzato  anche  per  la  realizzazione di incubatori per imprese
  produttive.