Art. 14. 
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale  delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano  l'esigenza  di
connettivita' verso l'estero, sono tenute ad  avvalersi  dei  servizi
offerti dalla Rete internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni,
interconnessa al SPC. 
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,  che  dispongono
di reti in ambito internazionale sono tenute  a  migrare  nella  Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre  due
anni a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3. 
  3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,  ivi
incluse le autorita'  amministrative  indipendenti,  possono  aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. 
 
          Nota all'art. 14: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.