Art. 14.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di
connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi
offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono
di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.