ART. 29.
             (Emissione del mandato d'arresto europeo).

   1.  L'autorita'  giudiziaria  competente ai sensi dell'articolo 28
emette  il  mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o
il condannato e' residente, domiciliato o dimorante nel territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea.
   2.  Quando  il luogo della residenza, del domicilio o della dimora
non  e'  conosciuto  e  risulta possibile che la persona si trovi nel
territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea, l'autorita'
giudiziaria  dispone  l'inserimento di una specifica segnalazione nel
SIS,   conformemente   alle   disposizioni   dell'articolo  95  della
convenzione  del  19  giugno  1990,  di  applicazione dell'accordo di
Schengen  del  14  giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli  alle  frontiere  comuni,  resa  esecutiva  dalla  legge 30
settembre  1993,  n.  388.  Una  segnalazione  nel  SIS equivale a un
mandato   d'arresto  europeo  corredato  delle  informazioni  di  cui
all'articolo 30.
   3.  Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita'
o  di  un  privilegio  riconosciuti da uno Stato diverso da quello di
esecuzione   ovvero   da  un  organismo  internazionale,  l'autorita'
giudiziaria   provvede   a  inoltrare  la  richiesta  di  revoca  del
privilegio o di esclusione dell'immunita'.
 
          Nota all'art. 29:
              -  La  legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: (Ratifica
          ed  esecuzione:  a)  del protocollo di adesione del Governo
          della  Repubblica  italiana  all'accordo  di  Schengen  del
          14 giugno  1985  tra  i  Governi  degli  Stati  dell'Unione
          economica   del   Benelux,  della  Repubblica  federale  di
          Germania    e    della    Repubblica    francese   relatiyo
          all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere
          comuni,  con  due  dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
          adesione  della  Repubblica  italiana  alla convenzione del
          19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
          Schengen,   con   allegate  due  dichiarazioni  unilaterali
          dell'Italia  e  della  Francia,  nonche' la convenzione, il
          relativo   atto  finale,  con  annessi  l'atto  finale,  il
          processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e
          Segretari  di  Stato  firmati in occasione della firma dela
          citata  convenzione  del  1990,  e  la dichiarazione comune
          relativa  agli  articoli 2  e 3  dell'accordo  di  adesione
          summenzionato;   c)   dell'accordo  tra  il  Governo  della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
          relativo  agli  articoli 2  e  3  dell'accordo  di cui alla
          lettera  b);  tutti  atti  firmati  a Parigi il 27 novembre
          1990)   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          2 ottobre 1993, n. 232, supplemento ordinario.