ART. 31. (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). 1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e' stato emesso e' stato revocato o annullato ovvero e' divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.