Art. 13. 
           Formazione informatica dei dipendenti pubblici 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani  di
cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste  dai  piani
medesimi,  attuano  anche  politiche  di  formazione  del   personale
finalizzate   alla   conoscenza   e    all'uso    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
 
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato d.lgs.
          n.165 del 2001:
              "Art.   7-bis  (Formazione  del  personale).  -  1.  Le
          Amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione
          delle  universita'  e  degli  enti  di ricerca, nell'ambito
          delle   attivita'   di   gestione  delle  risorse  umane  e
          finanziarie,   predispongono   annualmente   un   piano  di
          formazione  del  personale, compreso quello in posizione di
          comando   o  fuori  ruolo,  tenendo  conto  dei  fabbisogni
          rilevati,  delle  competenze  necessarie  in relazione agli
          obiettivi,  nonche' della programmazione delle assunzioni e
          delle  innovazioni  normative  e  tecnologiche. Il piano di
          formazione  indica  gli  obiettivi e le risorse finanziarie
          necessarie,   nei   limiti   di   quelle,   a  tale  scopo,
          disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
          quelle   statali  e  comunitarie,  nonche'  le  metodologie
          formative   da   adottare   in   riferimento   ai   diversi
          destinatari.
              2. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,   nonche'   gli   enti  pubblici  non  economici,
          predispongono  entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
          formazione   del   personale   e  lo  trasmettono,  a  fini
          informativi,  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Decorso  tale termine e,
          comunque,  non  oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
          in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
          sopravvenute  o straordinarie, devono essere specificamente
          comunicati  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze indicando gli obiettivi e le
          risorse  utilizzabili,  interne,  statali o comunitarie. Ai
          predetti  interventi  formativi si da' corso qualora, entro
          un  mese  dalla  comunicazione,  non  intervenga il diniego
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          della  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze.  Il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
          per   l'innovazione  e  le  tecnologie  relativamente  agli
          interventi  di formazione connessi all'uso delle tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione.".