Art. 10. Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. L'Autorita', nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive. 2. L'Autorita', in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 10. - Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note alle premesse. - La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270. - Per la legge 31 luglio 1997, n. 249 si vedano le note alle premesse.