Art. 10.
Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorita' per le garanzie
                         nelle comunicazioni

  1.  L'Autorita',  nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla
legge,  assicura  il  rispetto dei diritti fondamentali della persona
nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
  2.   L'Autorita',  in  materia  di  radiotelevisione,  esercita  le
competenze  richiamate  dalle norme del presente testo unico, nonche'
quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme
vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le
competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995,
n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
 
          Note all'art. 10.
              - Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note
          alle premesse.
              -  La  legge  14 novembre  1995,  n.  481 (Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi  di pubblica utilita) e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270.
              - Per la legge 31 luglio 1997, n. 249 si vedano le note
          alle premesse.