Art. 13. 
                      Misure di accompagnamento 
 
  1. Il Ministero delle attivita' produttive,  predispone  programmi,
progetti e strumenti di  informazione,  educazione  e  formazione  al
risparmio energetico. 
  2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano  le  sinergie
di  competenza  e   di   risorse   dei   pertinenti   settori   delle
amministrazioni  regionali  e   possono   essere   realizzati   anche
avvalendosi di  accordi  con  enti  tecnico  scientifici  e  agenzie,
pubblici e privati.  Gli  stessi  programmi  e  progetti  hanno  come
obiettivo: 
    a) la piena attuazione del presente decreto  attraverso  nuove  e
incisive  forme  di  comunicazione  rivolte  ai  cittadini,  e   agli
operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare; 
    b) la sensibilizzazione degli utenti finali e  della  scuola  con
particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a  modifiche
dei comportamenti dei cittadini anche  attraverso  la  diffusione  di
indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a  livello
individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza  ed
elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica; 
    c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione  di
nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con  particolare
attenzione  all'efficienza  energetica   e   alla   installazione   e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione; 
    d) la formazione di esperti  qualificati  e  indipendenti  a  cui
affidare il sistema degli accertamenti e  delle  ispezioni  edili  ed
impiantistiche. 
  3. Le attivita' per il raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b),  sono  integrate  nel  piano  nazionale  di
educazione  e  informazione  sul  risparmio  e  sull'uso   efficiente
dell'energia realizzato dal Ministerodelle attivita'  produttive,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma  119,  lettera  a),  della
legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni  2005  e  2006.
Gli  strumenti  predisposti  nell'ambito  di  questa  attivita'  e  i
risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Le attivita' per il raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  al
comma 2, lettere c) e d)  competono  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e Bolzano,  che  possono  provvedervi  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.