Art. 14. 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente  decreto,  fatta  eccezione  per  le
misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si  dovra'
provvedere  con  le  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  2. Agli oneri derivanti dalle  misure  di  accompagnamento  di  cui
all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni
2005  e  2006,  si   provvede   mediante   utilizzo   delle   risorse
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  119,
lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.