Art. 15 
                              Sanzioni 
 
  1. Il progettista che rilascia la relazione di cui  all'articolo  8
compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto  di
cui all'articolo  8,  comma  1,  o  un  attestato  di  certificazione
energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pari al 30 per cento della  parcella  calcolata  secondo  la  vigente
tariffa professionale. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  progettista  che
rilascia la relazione  di  cui  all'articolo  8  o  un  attestato  di
certificazione energetica non veritieri, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata  secondo
la vigente tariffa professionale;  in  questo  caso  l'autorita'  che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale   competente   per   i    provvedimenti    disciplinari
conseguenti. 
  3. Il direttore dei lavori  che  omette  di  presentare  al  Comune
l'asseverazione di conformita' delle opere, di  cui  all'articolo  8,
comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per  cento  della  parcella
calcolata secondo  vigente  tariffa  professionale;  l'autorita'  che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale   competente   per   i    provvedimenti    disciplinari
conseguenti. 
  4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la  asseverazione
di conformita' delle opere di cui  all'articolo  8,  comma  2,  nella
quale  attesta  falsamente  la  conformita'  delle  opere  realizzate
rispetto al progetto ed alla relazione tecnica  di  cui  all'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.  10,  e'  punito  con  la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro. 
  5.  Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'   immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo  che  se  ne  e'
assunta la responsabilita', che  non  ottempera  a  quanto  stabilito
dell'articolo 7, comma 1, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 
  6. L'operatore incaricato del controllo  e  manutenzione,  che  non
ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e'  punito  con
la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non  superiore
a  6000  euro.  L'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve   darne
comunicazione alla Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di  appartenenza  per   i   provvedimenti   disciplinari
conseguenti. 
  7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile, l'originale  della  certificazione  energetica  di  cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. 
  8. In caso di violazione  dell'obbligo  previsto  dall'articolo  6,
comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta  valere
solo dal compratore. 
  9. In caso di violazione  dell'obbligo  previsto  dall'articolo  6,
comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta  valere
solo dal conduttore.