Art. 16 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio  1991,  n.
10: 
    a) l'articolo 4, commi 1  e  2;  l'articolo  28,  commi  3  e  4;
l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2;  l'articolo
34, comma 3. 
  2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: 
    a) l'articolo  5,  commi  1,  2  e  4;  l'articolo  7,  comma  7;
l'articolo 8. 
  3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria
commercio e artigianato in  data  6  agosto  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24  agosto  1994,  recante  recepimento
delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica
del  26  agosto  1993,  n.  412,  recante  il  regolamento   per   il
contenimento dei consumi di  energia  degli  impianti  termici  degli
edifici, e rettifica del  valore  limite  del  fabbisogno  energetico
normalizzato. 
  4. Gli allegati, che costituiscono parte  integrante  del  presente
decreto, sono modificati con decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  delle  infrastrutture  e  trasporti,  sentita  la
Conferenza unificata, in conformita'  alle  modifiche  tecniche  rese
necessarie  dal  progresso  ovvero  a  quelle  introdotte  a  livello
comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005,  n.
11.