Art. 17. 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a
materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le
norme del presente decreto e  dei  decreti  ministeriali  applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e province autonome che non abbiano ancora provveduto al  recepimento
della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore  della
normativa di attuazione adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma. Nel dettare la normativa di  attuazione  le  regioni  e  le
province autonome sono  tenute  al  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi  fondamentali  desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          AVVERTENZA 
            Nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del  15
          ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione  del  testo
          del presente decreto legislativo corredato  delle  relative
          note, ai sensi dell'art. 8, comma  3,  del  regolamento  di
          esecuzione  del  testo  unico  delle   disposizioni   sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.