Art. 11. Ispezioni 1. Le ispezioni, le misure ufficiali e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolte dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI. 2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare: a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A; b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato; c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.