Art. 11. 
                              Ispezioni 
  1. Le ispezioni, le misure ufficiali e i controlli ufficiali di cui
al presente titolo sono svolte dal Servizio  fitosanitario  nazionale
di cui al titolo XI. 
  2. I vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario,
i  mezzi  di  trasporto,  per  poter  circolare  sono   ufficialmente
ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da  parte  dei
Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare: 
    a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte  A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi
nocivi indicati nell'allegato I, parte A; 
    b) che i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci  elencati
nell'allegato II, parte A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi
nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato; 
    c) che i vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci,  elencati
nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano  conformi  ai  requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.