Art. 12. 
                      Frequenza delle ispezioni 
  1. Le ispezioni previste dall'articolo 11: 
    a)  riguardano  gli  specifici  vegetali  o   prodotti   vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o  comunque  presenti
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato; 
    b) sono effettuate nell'azienda,  preferibilmente  nel  luogo  di
produzione; 
    c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una
volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti
particolari di cui all'allegato IV.