Art. 15. Misure ufficiali 1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari; c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali; d) distruzione. 2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.