Art. 15. 
                          Misure ufficiali 
  1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali,
i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui  trattasi  formano
oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: 
    a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione
all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene  che,
come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; 
    b) autorizzazione  di  spostamenti,  sotto  controllo  ufficiale,
verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari; 
    c) autorizzazione  di  spostamenti,  sotto  controllo  ufficiale,
verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali; 
    d) distruzione. 
  2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure  di
cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.