Art. 17. 
                         Controlli ufficiali 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli  ufficiali
per assicurarsi che siano rispettate  le  disposizioni  del  presente
decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli  sono  eseguiti  a
caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei  vegetali,  dei
prodotti vegetali, o di altre voci, e  nel  rispetto  delle  seguenti
modalita': 
    a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano
trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci; 
    b) controlli saltuari presso le aziende in  cui  sono  coltivati,
prodotti,  immagazzinati  o  posti  in  vendita  vegetali,   prodotti
vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti; 
    c)  controlli  saltuari  contestualmente   ad   altri   controlli
documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. 
  2. I  controlli  nelle  aziende  iscritte  nel  Registro  ufficiale
conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre,  devono
essere mirati qualora siano  emersi  elementi  che  lascino  supporre
l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto. 
  3. Le ditte che acquistano i vegetali, i  prodotti  vegetali  o  le
altre voci conservano,  per  almeno  un  anno,  quali  utenti  finali
impegnati per professione nella produzione di vegetali, i  passaporti
delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri. 
  4.  Gli  ispettori  fitosanitari  di  cui  al  titolo  VII  possono
effettuare controlli sui vegetali,  sui  prodotti  vegetali  o  sulle
altre voci, in  tutte  le  fasi  della  catena  di  produzione  e  di
commercializzazione; essi sono autorizzati  ad  effettuare  tutte  le
indagini necessarie per  i  controlli  ufficiali  suddetti,  compresi
quelli relativi  ai  registri,  ai  passaporti  delle  piante  ed  ai
documenti ad essi correlati. 
  5. Se si  accerta,  nel  corso  dei  controlli  ufficiali  eseguiti
conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che  i  vegetali,  i
prodotti vegetali  o  le  altre  voci  costituiscono  un  rischio  di
diffusione di organismi nocivi, essi  devono  formare  oggetto  delle
misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i  Servizi
fitosanitari   regionali   ne   danno   comunicazione   al   Servizio
fitosanitario centrale che informa immediatamente  l'autorita'  unica
dello Stato membro di provenienza  e  la  Commissione  europea  delle
risultanze e delle misure ufficiali che intende  adottare  o  che  ha
gia' adottato.