Art. 18. 
               Rischio fitosanitario alla circolazione 
  1. Ove si accerti,  nel  corso  dei  controlli  ufficiali  eseguiti
conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le
altre voci  costituiscono  un  rischio  di  diffusione  di  organismi
nocivi, gli stessi  vegetali  devono  formare  oggetto  delle  misure
ufficiali previste all'articolo 15.