Art. 18. Rischio fitosanitario alla circolazione 1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.