Art. 11.
                       Istituzioni non statali
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore del regolamento che disciplina le
procedure,   i  tempi  e  le  modalita'  per  la  programmazione,  il
riequilibrio   e   lo   sviluppo  dell'offerta  didattica,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a
rilasciare   i  titoli  di  Alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica   puo'  essere  conferita,  con  decreto  del  Ministro,  a
istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore
della  legge.  A tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione   tecnica  corredata  dalla  documentazione  attestante  la
conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle disposizioni
vigenti  per  le  istituzioni  statali,  nonche' la disponibilita' di
idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
  2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla
conformita'  dell'ordinamento  didattico,  e  del Comitato, in ordine
all'adeguatezza  delle  strutture  e del personale alla tipologia dei
corsi  da  attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti
del  settore  fino  ad un massimo di cinque, nominati con decreto del
Ministro,  tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative  delle
istituzioni   ricomprese   nel   sistema,  nei  limiti  dell'apposito
stanziamento  di  bilancio,  come previsto dall'articolo 1, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Per  gli  insegnamenti  nei corsi di studio attivati e le altre
attivita'  formative  sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per
le istituzioni statali.
  4.  Le  istituzioni  autorizzate devono garantire il rispetto della
normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
  5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
Accademie  gia'  abilitate  a rilasciare titoli secondo il previgente
ordinamento didattico.
 
          Nota all'art. 11:
              - L'art.  1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662  (Misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica)
          recita:
              «88.  Per  il  funzionamento dell'osservatorio previsto
          dall'art.  5,  comma  23,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,   il   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  su proposta dell'osservatorio
          medesimo,  puo'  nominare esperti a tempo pieno tra persone
          aventi   specifiche  capacita'  professionali,  nel  limite
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio.  Il compenso dei
          componenti   l'osservatorio   e  quello  degli  esperti  e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro   del   tesoro,   anche  in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni.    Le   spese   relative   al   funzionamento
          dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo annue,
          vengono  iscritte  su  un  apposito capitolo dello stato di
          previsione  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti
          capitoli  per  gli  anni  successivi.  Lo  stanziamento del
          capitolo  1405  del medesimo stato di previsione e' ridotto
          di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.».