Art. 12.
                          Norme transitorie
  1.  Le  istituzioni  adeguano  gli ordinamenti didattici dei propri
corsi alle disposizioni del presente regolamento.
  2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio
dei  relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli
studenti  gia'  iscritti  alla  data  di  entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti  didattici  e  disciplinano  altresi' la facolta' per gli
studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai
fini  dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti,
gli  ordinamenti  didattici vigenti e le carriere degli studenti gia'
iscritti.
  3.  I  Conservatori  di  musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia  nazionale  di  danza predispongono specifici progetti di
riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle norme
del presente regolamento.
  4.  Fino  all'attivazione  della formazione musicale e coreutica di
base   nell'ambito   dell'istruzione   primaria   e   secondaria,   i
Conservatori   di   musica,   gli   Istituti  musicali  pareggiati  e
l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi,
disciplinandoli  in  modo  da  consentire  la  frequenza  agli alunni
iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale
fine,  il  Ministro,  sentito  il  CNAM, definisce linee guida per la
stipula di eventuali convenzioni.
  5.  Gli  studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base
ai  previgenti  ordinamenti  didattici  sono  valutati  in  crediti e
riconosciuti  dalle  istituzioni  per il conseguimento dei diplomi di
cui  all'articolo  3,  nel rispetto di quanto previsto nel decreto di
cui  all'articolo 6.  Tale  disposizione si applica anche ai corsi di
diploma accademico attivati in via sperimentale.