Art. 14.
                        Abrogazione di norme
  1.   Per   ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento  didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di avere
efficacia  le  disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75,  206  comma  1,  lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle  Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».