Art. 7.
              (Associazioni e federazioni di donatori)
1.  Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani
e   solidaristici   che  si  esprimono  nella  donazione  volontaria,
periodica,  responsabile,  anonima  e  gratuita del sangue e dei suoi
componenti.
2.  Le  associazioni  di  donatori  volontari di sangue e le relative
federazioni  concorrono  ai fini istituzionali del Servizio sanitario
nazionale  attraverso  la  promozione  e  lo sviluppo della donazione
organizzata di sangue e la tutela dei donatori.
3.  Rientrano  tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2
quelle  il  cui  statuto  corrisponde  alle  finalita' della presente
legge,  secondo  le indicazioni fissate dal Ministro della salute con
proprio  decreto,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Consulta.
4.   Le  associazioni  di  donatori  di  cui  al  presente  articolo,
convenzionate  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono
organizzare  e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unita' di
raccolta   previa   autorizzazione  della  regione  competente  e  in
conformita'  alle  esigenze  indicate  dalla programmazione sanitaria
regionale.
5.  La  chiamata  alla  donazione  e'  attuata  dalle associazioni di
donatori   volontari   di   sangue   e  dalle  relative  federazioni,
convenzionate  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo
una  programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale
territorialmente competente.
6.  Qualora  le  regioni  non  abbiano  provveduto alla stipula delle
convenzioni  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera b), entro sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3,
il  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della salute,
sentita  la  Consulta,  previa  diffida  alle  regioni inadempienti a
provvedere  entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto
dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
7.  Le  associazioni  di  donatori  volontari di sangue e le relative
federazioni  sono  tenute  a  comunicare alle strutture trasfusionali
competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.
8.  Le  strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e
all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.
 
          Nota all'art. 7:
              -   Il   testo   dell'art.  120,  secondo  comma  della
          Costituzione e' il seguente:
              «La  regione  non puo' istituire dazi di importazione o
          esportazione  o  transito  tra  le  regioni,  ne'  adottare
          provvedimenti  che  ostacolino  in qualsiasi modo la libera
          circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne'
          limitare  l'esercizio  del  diritto  al lavoro in qualunque
          parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi
          a  organi  delle regioni, delle citta' metropolitane, delle
          province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme
          e  trattati  internazionali  o  della normativa comunitaria
          oppure  di  pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
          pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
          giuridica  o  dell'unita'  economica  e  in  particolare la
          tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
          i  diritti  civili  e  sociali,  prescindendo  dai  confini
          territoriali  dei  governi  locali.  La  legge definisce le
          procedure  atte  a garantire che i poteri sostitutivi siano
          esercitati  nel  rispetto del principio di sussidiarieta' e
          del principio di leale collaborazione».