Art. 15.
                Livelli essenziali delle prestazioni

  1.  L'iscrizione  e  la  frequenza  ai  percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale  rispondenti ai livelli essenziali definiti
dal  presente  Capo  e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle
indicazioni   dell'Unione  europea,  rappresentano  assolvimento  del
diritto-dovere  all'istruzione  e formazione, secondo quanto previsto
dal  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e  dal profilo
educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
  2.  Nell'esercizio  delle  loro competenze legislative esclusive in
materia   di   istruzione   e   formazione   professionale   e  nella
organizzazione  del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
  3.  I  livelli  essenziali  di  cui  al presente Capo costituiscono
requisiti  per  l'accreditamento  delle  istituzioni che realizzano i
percorsi  di  cui  al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e,  relativamente  alle istituzioni
formative,   anche   per   l'attribuzione   dell'autonomia   di   cui
all'articolo 1, comma 4.
  4. Le modalita' di accertamento del rispetto dei livelli essenziali
di  cui  al  presente  Capo sono definite con il regolamento previsto
dall'articolo  7,  comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53.
  5.  I  titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi
di   istruzione   e   formazione   professionale   di  durata  almeno
quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono
titolo  per  l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore,
fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti
previsti dall'ordinamento giuridico.
  6.  I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema  di  istruzione  e  formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai
fini  degli  accessi all'universita' e all'alta formazione artistica,
musicale  e  coreutica,  previa  frequenza di apposito corso annuale,
realizzato  d'intesa  con  le  universita'  e  con  l'alta formazione
artistica,  musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di
sostenere,  come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in materia.
  7.    Le    qualifiche    professionali    conseguite    attraverso
l'apprendistato  di  cui  all'articolo  48 del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276  costituiscono  crediti  formativi  per  il
proseguimento  nei  percorsi  di  cui  al Capo II e al presente Capo,
secondo  le  modalita' di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma
2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
 
          Note all'art. 15:
              -  Per  i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile
          2005, n. 76, si vedano le note all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c),
          della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   7  (Disposizioni  finali  e  attuative).  -  1.
          Mediante  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
          dell'art.  117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
          Commissioni    parlamentari    competenti,   nel   rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
                a) - b) (omissis...);
                c) alla  definizione degli standard minimi formativi,
          richiesti   per   la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli
          professionali  conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
          nonche'  per  i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
          scolastici.».
              - Per il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si vedano le note all'art. 1.
              -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma 2, del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
              «Art. 51 (Crediti formativi). - 1. (Omissis).
              2.  Entro  dodici  mesi  dalla  entrata  in  vigore del
          presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  di  concerto  con  il  Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, e previa intesa con le
          regioni  e  le  province autonome definisce le modalita' di
          riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel
          rispetto delle competenze delle regioni e province autonome
          e  di quanto stabilito nell'accordo in Conferenza unificata
          Stato-regioni-autonomie  locali  del 18 febbraio 2000 e nel
          decreto ministeriale 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale.».