Art. 16.
              Livelli essenziali dell'offerta formativa

  1.   Le  Regioni  assicurano,  quali  livelli  essenziali  riferiti
all'offerta formativa:
    a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
    b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per
favorire la continuita' del processo di apprendimento nei percorsi di
istruzione   e   formazione  tecnica  superiore,  nell'universita'  o
nell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per il
recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
    c)  l'adozione di misure che favoriscano la continuita' formativa
anche  attraverso  la  permanenza  dei docenti di cui all'articolo 19
nella  stessa  sede  per  l'intera durata del percorso, ovvero per la
durata  di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia
articolato in periodi;
    d)  la  realizzazione  di  tirocini  formativi  ed  esperienze in
alternanza,  in relazione alle figure professionali caratterizzanti i
percorsi formativi.
  2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al
comma   1  lettera  a),  e'  considerata  anche  l'offerta  formativa
finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i
percorsi   in  apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 
          Nota all'art. 16:
              -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.