Art. 17.
Livelli essenziali dell'orario  minimo  annuale  e dell'articolazione
                       dei percorsi formativi

  1.  Le  Regioni  assicurano,  quali  livelli essenziali dell'orario
minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario
complessivo  obbligatorio  dei  percorsi  formativi di almeno 990 ore
annue.   Le   Regioni   assicurano   inoltre,   agli   stessi   fini,
l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
    a)  percorsi  di  durata  triennale,  che  si  concludono  con il
conseguimento   di   un   titolo   di  qualifica  professionale,  che
costituisce   titolo   per  l'accesso  al  quarto  anno  del  sistema
dell'istruzione e formazione professionale;
    b)  percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con
il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una
contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di
misure  che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema
educativo di istruzione e formazione.