Art. 18. 
                   Livelli essenziali dei percorsi 
 
  1. Allo scopo di  realizzare  il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni  assicurano,
quali livelli essenziali dei percorsi: 
    a) la personalizzazione, per fornire  allo  studente,  attraverso
l'esperienza reale  e  la  riflessione  sull'operare  responsabile  e
produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per
l'inserimento attivo nella societa', nel mondo  del  lavoro  e  nelle
professioni; 
    b)  l'acquisizione,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,   di
competenze  linguistiche,  matematiche,  scientifiche,  tecnologiche,
storico  sociali  ed  economiche,  destinando  a  tale   fine   quote
dell'orario complessivo obbligatorio idonee al  raggiungimento  degli
obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale  e  professionale
dello  studente,  nonche'  di  competenze  professionali  mirate   in
relazione al livello del titolo cui si riferiscono; 
    c)  l'insegnamento  della  religione  cattolica   come   previsto
dall'Accordo che apporta modifiche al  Concordato  lateranense  e  al
relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attivita' fisiche e
motorie; 
    d) il riferimento a figure di  differente  livello,  relative  ad
aree professionali  definite,  sentite  le  parti  sociali,  mediante
accordi  in  sede  di  Conferenza  unificata,  a  norma  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recepiti  con  decreti  del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Tali  figure  possono   essere
articolate  in  specifici  profili  professionali  sulla   base   dei
fabbisogni del territorio. 
  2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al
comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede  di  Conferenza
Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
ai fini  della  spendibilita'  nazionale  ed  europea  dei  titoli  e
qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi. 
 
          Note all'art. 18:
              -  La  legge  25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».