Art. 19.
            Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

  1.  Le  Regioni  assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti
dei  docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a
personale  docente  in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad
esperti  in  possesso  di  documentata esperienza maturata per almeno
cinque anni nel settore professionale di riferimento.