Art. 20.
Livelli essenziali della valutazione     e    certificazione    delle
                             competenze

  1.  Le  Regioni  assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla
valutazione e certificazione delle competenze:
    a)  che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano
oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e
    annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo
    19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata
certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il
livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
    c)  che,  previo  superamento  di  appositi  esami,  lo  studente
consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla
relativa  figura  professionale, a conclusione dei percorsi di durata
triennale,  ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione
dei percorsi di durata almeno quadriennale;
    d)   che,   ai  fini  della  continuita'  dei  percorsi,  di  cui
all'articolo  1,  comma  13,  il  titolo  conclusivo  dei percorsi di
istruzione   e   formazione   tecnica   superiore  (IFTS)  assuma  la
denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";
    e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia
assicurata   la   presenza   dei  docenti  e  degli  esperti  di  cui
all'articolo 19;
    f)  che  le competenze certificate siano registrate sul "libretto
formativo  del cittadino" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  2.  Ai  fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami
e'  necessaria  la  frequenza  di  almeno tre quarti della durata del
percorso.
 
          Note all'art. 20:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini e agli effetti
          delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
          si intende per:
                a)   "somministrazione   di   lavoro":  la  fornitura
          professionale  di  manodopera,  a  tempo  indeterminato o a
          termine, ai sensi dell'art. 20;
                b)  "intermediazione":  l'attivita' di mediazione tra
          domanda   e   offerta   di   lavoro,   anche  in  relazione
          all'inserimento  lavorativo  dei  disabili  e dei gruppi di
          lavoratori  svantaggiati,  comprensiva  tra  l'altro: della
          raccolta  dei  curricula  dei  potenziali lavoratori; della
          preselezione  e  costituzione di relativa banca dati; della
          promozione  e  gestione dell'incontro tra domanda e offerta
          di   lavoro;   della   effettuazione,   su   richiesta  del
          committente,  di  tutte  le  comunicazioni conseguenti alle
          assunzioni   avvenute   a   seguito   della   attivita'  di
          intermediazione;   dell'orientamento  professionale;  della
          progettazione   ed   erogazione   di   attivita'  formative
          finalizzate all'inserimento lavorativo;
                c) "ricerca  e  selezione del personale": l'attivita'
          di  consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di
          una  specifica  esigenza  dell'organizzazione  committente,
          attraverso   l'individuazione   di   candidature  idonee  a
          ricoprire   una   o   piu'  posizioni  lavorative  in  seno
          all'organizzazione  medesima,  su  specifico incarico della
          stessa,    e   comprensiva   di:   analisi   del   contesto
          organizzativo        dell'organizzazione       committente;
          individuazione  e  definizione delle esigenze della stessa;
          definizione  del profilo di competenze e di capacita' della
          candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del
          programma  di  ricerca  delle  candidature  attraverso  una
          pluralita'  di  canali  di  reclutamento; valutazione delle
          candidature  individuate  attraverso  appropriati strumenti
          selettivi;    formazione    della   rosa   di   candidature
          maggiormente   idonee;   progettazione   ed  erogazione  di
          attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
          assistenza   nella   fase  di  inserimento  dei  candidati;
          verifica  e  valutazione  dell'inserimento e del potenziale
          dei candidati;
                d) "supporto   alla   ricollocazione  professionale":
          l'attivita'  effettuata  su specifico ed esclusivo incarico
          dell'organizzazione  committente,  anche in base ad accordi
          sindacali,  finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
          lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o
          collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
          formazione    finalizzata    all'inserimento    lavorativo,
          l'accompagnamento  della  persona  e  l'affiancamento della
          stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
                e) "autorizzazione":  provvedimento mediante il quale
          lo  Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
          denominati  "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle
          attivita' di cui alle lettere da a) a d);
                f)  "accreditamento": provvedimento mediante il quale
          le  regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
          l'idoneita'  a  erogare  i  servizi  al lavoro negli ambiti
          regionali  di  riferimento,  anche  mediante  l'utilizzo di
          risorse  pubbliche,  nonche'  la partecipazione attiva alla
          rete  dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
          riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
                g)  "borsa  continua  del  lavoro": sistema aperto di
          incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
          con   gli  indirizzi  comunitari,  a  favorire  la  maggior
          efficienza   e   trasparenza   del   mercato   del  lavoro,
          all'interno  del  quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
          persone  in  cerca  di  un  lavoro,  soggetti autorizzati o
          accreditati   e   datori  di  lavoro  possono  decidere  di
          incontrarsi  in  maniera  libera  e  dove  i  servizi  sono
          liberamente scelti dall'utente;
                h)   "enti   bilateriali":   organismi  costituiti  a
          iniziativa  di  una  o  piu'  associazioni dei datori e dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
          quali  sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
          lavoro   attraverso:   la  promozione  di  una  occupazione
          regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
          domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
          formative  e  la  determinazione di modalita' di attuazione
          della formazione professionale in azienda; la promozione di
          buone   pratiche   contro   la  discriminazione  e  per  la
          inclusione  dei  soggetti  piu'  svantaggiati;  la gestione
          mutualistica  di  fondi  per la formazione e l'integrazione
          del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
          regolarita'  o  congruita'  contributiva;  lo  sviluppo  di
          azioni  inerenti  la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
          altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
          contratti collettivi di riferimento;
                i) "libretto   formativo   del  cittadino":  libretto
          personale  del  lavoratore  definito, ai sensi dell'accordo
          Stato-regioni  del  18 febbraio  2000,  di  concerto tra il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,   previa   intesa   con  la  Conferenza  unificata
          Stato-regioni  e  sentite  le parti sociali, in cui vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato,  la  formazione in contratto di inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante  l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata da
          soggetti  accreditati  dalle regioni, nonche' le competenze
          acquisite  in  modo  non  formale  e  informale secondo gli
          indirizzi  della Unione europea in materia di apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate;
                j) "lavoratore":  qualsiasi  persona che lavora o che
          e' in cerca di un lavoro;
                k) "lavoratore   svantaggiato":   qualsiasi   persona
          appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
          entrare,  senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
          dell'art.  2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
          del   12 dicembre  2002  della  Commissione  relativo  alla
          applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli
          aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
          dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
                l)  "divisioni  operative":  soggetti  polifunzionali
          gestiti  con  strumenti  di contabilita' analitica, tali da
          consentire  di  conoscere tutti i dati economico-gestionali
          specifici in relazione a ogni attivita';
                m) "associazioni  di  datori e prestatori di lavoro":
          organizzazioni  datoriali e sindacali comparativamente piu'
          rappresentative.».