Art. 20. Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze: a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi; c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale; d) che, ai fini della continuita' dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore"; e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) "somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'art. 20; b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita'; e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d); f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; h) "enti bilateriali": organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate; j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro; k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.».