Art. 21.
      Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

  1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle
strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
    a) la previsione di organi di governo;
    b)  l'adeguatezza  delle  capacita' gestionali e della situazione
economica;
    c)  il  rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle medesime istituzioni;
    d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le
tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
    e)   lo   svolgimento   del  corso  annuale  integrativo  di  cui
all'articolo 15, comma 6;
    f)  l'adeguatezza  dei  locali, in relazione sia allo svolgimento
delle  attivita'  didattiche  e  formative,  sia  al  rispetto  della
normativa  vigente  in  materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
prevenzione incendi e di infortunistica;
    g)  l'adeguatezza  didattica,  con  particolare  riferimento alla
disponibilita'  di  laboratori,  con  relativa strumentazione per gli
indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
    h)  l'adeguatezza  tecnologica,  con particolare riferimento alla
tipologia  delle  attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione
tecnologica;
    i)  la  disponibilita'  di  attrezzature  e  strumenti ad uso sia
collettivo che individuale;
    l)  la  capacita'  di  progettazione  e  realizzazione  di stage,
tirocini   ed   esperienze  formative,  coerenti  con  gli  indirizzi
formativi attivati.
  2.  Gli  standard  minimi  relativi  ai  livelli di cui al presente
articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
          Nota all'art. 21:
              - Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, vedi le note all'art. 18.