Art. 22.
                             Valutazione

  1.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto dei livelli essenziali
definiti  dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da
parte  del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione  e  formazione.  Le istituzioni di istruzione e formazione
forniscono  al  predetto  Servizio i dati e la documentazione da esso
richiesti,  anche  al  fine  del loro inserimento nella relazione sul
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  che  il  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  presenta  al
Parlamento  a  norma  dell'articolo  7,  comma 3 della legge 28 marzo
2003,  n.  53  e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286.
 
          Note all'art. 22:
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
          28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.  7  (Disposizioni  finali  e attuative). - 1 - 2.
          (Omissis).
              3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  presenta  ogni  tre  anni al Parlamento una
          relazione   sul   sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione professionale.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
          legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
              «Art.   3   (Compiti  dell'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione   del   sistema   educativo  di  istruzione  di
          formazione). - 1 - 2. (Omissis).
              3.  Il  Ministro  relaziona  al Parlamento, con cadenza
          triennale, sugli esiti della valutazione.».