Art. 22. Valutazione 1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1 - 2. (Omissis). 3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286: «Art. 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione). - 1 - 2. (Omissis). 3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.».