Art. 14.
              Sospensione e interruzione del tirocinio

  1.  Il  tirocinio  e'  sospeso  da tutti gli eventi che impediscono
l'effettivo  svolgimento  del tirocinio per una durata superiore a un
sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.
  2.  Il  tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che impediscono
l'effettivo  svolgimento  del tirocinio per una durata superiore alla
meta' della sua durata complessiva.
  3.  Il  professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il
Consiglio  nazionale  della  causa di sospensione di cui al comma 1 e
della  causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa
del tirocinio di cui al comma 1.
  4.  Il  Consiglio  nazionale delibera la sospensione per un periodo
comunque   non   superiore   ad   un   anno,   previa   comunicazione
all'interessato  ed  assegnazione  allo  stesso  di un termine per la
presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.
  5.  La  sospensione  e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal  Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato
e  al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.