Art. 6.
                 (Trasparenza delle societa' estere)
   1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo
II,  dopo  l'articolo  165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1,
lettera h), della presente legge, e' aggiunta la seguente sezione:
   "Sezione VI-bis.
   Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non
garantiscono la trasparenza societaria.
   Art.  165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle
disposizioni  contenute  nella  presente sezione le societa' italiane
con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119,
e  le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico  in  misura  rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali
controllino  societa'  aventi  sede legale in Stati i cui ordinamenti
non  garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione
patrimoniale  e  finanziaria e della gestione delle societa', nonche'
le  societa'  italiane  con azioni quotate in mercati regolamentati o
emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il pubblico in misura
rilevante,  le  quali siano collegate alle suddette societa' estere o
siano da queste controllate.
   2.  Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93
e  quelle  di  collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma,
del codice civile.
   3.  Gli  Stati  di cui al comma 1 sono individuati con decreti del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
   a)   per   quanto  riguarda  le  forme  e  le  condizioni  per  la
costituzione delle societa':
   1)  mancanza di forme di pubblicita' dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' delle successive modificazioni di esso;
   2)  mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a
garantire  i  terzi  creditori,  per  la costituzione delle societa',
nonche'  della  previsione  di  scioglimento in caso di riduzione del
capitale   al   di   sotto  del  minimo  legale,  salvo  il  caso  di
reintegrazione entro un termine definito;
   3)   mancanza   di   norme   che   garantiscano  l'effettivita'  e
l'integrita' del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la
sottoposizione  dei  conferimenti  costituiti  da  beni  in  natura o
crediti  alla  valutazione  da  parte  di  un  esperto  appositamente
nominato;
   4)  mancanza  di  forme  di  controllo,  da  parte  di  soggetti o
organismi a cio' abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa
la  conformita'  degli  atti  di  cui  al  numero  1) alle condizioni
richieste per la costituzione delle societa';
   b) per quanto riguarda la struttura delle societa', mancanza della
previsione   di  un  organo  di  controllo  distinto  dall'organo  di
amministrazione,  o  di  un  comitato di controllo interno all'organo
amministrativo,  dotato  di adeguati poteri di ispezione, controllo e
autorizzazione   sulla  contabilita',  sul  bilancio  e  sull'assetto
organizzativo  della  societa',  e  composto  da  soggetti forniti di
adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza;
   c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
   1)   mancanza  della  previsione  dell'obbligo  di  redigere  tale
bilancio,   comprendente   almeno  il  conto  economico  e  lo  stato
patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:
   1.1)   rappresentazione   chiara,   veritiera   e  corretta  della
situazione  patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato
economico dell'esercizio;
   1.2)  illustrazione  chiara  dei  criteri  di valutazione adottati
nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
   2)   mancanza   dell'obbligo   di   deposito,   presso  un  organo
amministrativo   o  giudiziario,  del  bilancio,  redatto  secondo  i
principi di cui al numero 1);
   3)  mancanza  dell'obbligo  di  sottoporre  la  contabilita'  e il
bilancio  delle  societa'  a  verifica  da  parte  dell'organo  o del
comitato  di  controllo  di cui alla lettera b) ovvero di un revisore
legale dei conti;
   d)  la  legislazione  del  Paese  ove  la  societa' ha sede legale
impedisce  o  limita l'operativita' della societa' stessa sul proprio
territorio;
   e)  la  legislazione  del  Paese  ove  la  societa' ha sede legale
esclude  il  risarcimento  dei  danni  arrecati  agli  amministratori
rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia
contenuta  negli atti costitutivi delle societa' o in altri strumenti
negoziali;
   f)  mancata  previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la
continuazione   dell'attivita'   sociale   dopo  l'insolvenza,  senza
ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
   g)  mancanza  di  adeguate  sanzioni  penali  nei  confronti degli
esponenti aziendali che falsificano la contabilita' e i bilanci.
   4.  Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3,
possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline
societarie  previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in
base  ai  quali  possano  considerarsi  soddisfatti  i  requisiti  di
trasparenza  e  di idoneita' patrimoniale e organizzativa determinati
nel presente articolo.
   5.  I  decreti  di  cui al comma 3 possono individuare Stati i cui
ordinamenti  presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai
profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
   6.  Con  proprio  regolamento  la  CONSOB detta criteri in base ai
quali  e' consentito alle societa' italiane di cui all'articolo 119 e
alle  societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico   in   misura   rilevante  ai  sensi  dell'articolo  116  di
controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5.
A  tal  fine  sono  prese  in  considerazione le ragioni di carattere
imprenditoriale  che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare
la completa e corretta informazione societaria.
   7.  In  caso  di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi
dei  commi  5  e 6, la CONSOB puo' denunziare i fatti al tribunale ai
fini  dell'adozione  delle  misure  previste  dall'articolo  2409 del
codice civile.
   Art.    165-quater.    -   (Obblighi   delle   societa'   italiane
controllanti).  -  1.  Le  societa'  italiane  con  azioni quotate in
mercati  regolamentati,  di  cui  all'articolo  119,  e  le  societa'
italiane  emittenti  strumenti  finanziari diffusi fra il pubblico in
misura  rilevante,  ai  sensi dell'articolo 116, le quali controllano
societa'  aventi  sede  legale  in  uno degli Stati determinati con i
decreti  di  cui  all'articolo  165-ter, comma 3, allegano al proprio
bilancio  di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a
predisporlo,  il  bilancio della societa' estera controllata, redatto
secondo  i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa'
italiane   o   secondo   i   principi   contabili  internazionalmente
riconosciuti.
   2.  Il  bilancio  della  societa'  estera controllata, allegato al
bilancio   della   societa'   italiana  ai  sensi  del  comma  1,  e'
sottoscritto  dagli organi di amministrazione, dal direttore generale
e  dal  dirigente  preposto  alla  redazione  dei documenti contabili
societari   di  quest'ultima,  che  attestano  la  veridicita'  e  la
correttezza  della  rappresentazione  della situazione patrimoniale e
finanziaria  e  del  risultato  economico dell'esercizio. Al bilancio
della  societa'  italiana  e'  altresi'  allegato  il parere espresso
dall'organo  di  controllo della medesima sul bilancio della societa'
estera controllata.
   3.  Il  bilancio della societa' italiana controllante e' corredato
da  una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra
la   societa'   italiana   e  la  societa'  estera  controllata,  con
particolare   riguardo   alle   reciproche   situazioni  debitorie  e
creditorie,   e   sulle   operazioni  compiute  tra  loro  nel  corso
dell'esercizio  cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione
di   garanzie  per  gli  strumenti  finanziari  emessi  in  Italia  o
all'estero   dai   predetti   soggetti.   La  relazione  e'  altresi'
sottoscritta  dal  direttore  generale  e dal dirigente preposto alla
redazione  dei  documenti contabili societari. E' allegato ad essa il
parere espresso dall'organo di controllo.
   4.  Il  bilancio  della  societa'  estera controllata, allegato al
bilancio  della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto
a  revisione  ai  sensi  dell'articolo  165  da  parte della societa'
incaricata  della revisione del bilancio della societa' italiana; ove
la  suddetta  societa'  di  revisione non operi nello Stato in cui ha
sede  la  societa' estera controllata, deve avvalersi di altra idonea
societa'  di  revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di
quest'ultima.  Ove  la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non
abbia  incaricato  del controllo contabile una societa' di revisione,
deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della
societa' estera controllata.
   5.  Il bilancio della societa' estera controllata, sottoscritto ai
sensi  del  comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il
giudizio  espresso  dalla  societa'  responsabile  della revisione ai
sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
   Art.   165-quinquies.   -   (Obblighi   delle   societa'  italiane
collegate).  -  1.  Il  bilancio  delle  societa' italiane con azioni
quotate  in  mercati  regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle
societa'  italiane  emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra il
pubblico  in  misura  rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali
siano  collegate  a  societa'  aventi  sede legale in uno degli Stati
determinati  con  i  decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e'
corredato   da   una  relazione  degli  amministratori  sui  rapporti
intercorrenti   fra   la  societa'  italiana  e  la  societa'  estera
collegata,   con  particolare  riguardo  alle  reciproche  situazioni
debitorie  e  creditorie,  e  sulle  operazioni compiute tra loro nel
corso  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce,  compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o   all'estero  dai  predetti  soggetti.  La  relazione  e'  altresi'
sottoscritta  dal  direttore  generale  e dal dirigente preposto alla
redazione  dei  documenti contabili societari. E' allegato ad essa il
parere espresso dall'organo di controllo.
   Art. 165-sexies. - (Obblighi delle societa' italiane controllate).
-  1.  Il  bilancio  delle  societa'  italiane  con azioni quotate in
mercati  regolamentati,  di  cui  all'articolo  119, e delle societa'
italiane  emittenti  strumenti  finanziari diffusi fra il pubblico in
misura  rilevante,  ai  sensi  dell'articolo  116,  ovvero  che hanno
ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate
da  societa'  aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i
decreti  di  cui  all'articolo  165-ter, comma 3, e' corredato da una
relazione  degli  amministratori  sui  rapporti  intercorrenti fra la
societa'  italiana  e  la  societa'  estera  controllante, nonche' le
societa'  da  essa  controllate  o  ad  essa collegate o sottoposte a
comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie  e  creditorie,  e  sulle  operazioni compiute tra loro nel
corso  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce,  compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o   all'estero  dai  predetti  soggetti.  La  relazione  e'  altresi'
sottoscritta  dal  direttore  generale  e dal dirigente preposto alla
redazione  dei  documenti contabili societari. E' allegato ad essa il
parere espresso dall'organo di controllo.
   Art.  165-septies.  -  (Poteri  della  CONSOB  e  disposizioni  di
attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli
114  e  115, con le finalita' indicate dall'articolo 91, nei riguardi
delle  societa'  italiane di cui alla presente sezione. Per accertare
l'osservanza  degli  obblighi  di  cui alla presente sezione da parte
delle  societa'  italiane,  puo'  esercitare  i  medesimi  poteri nei
riguardi  delle  societa'  estere,  previo  consenso delle competenti
autorita'  straniere,  o chiedere l'assistenza o la collaborazione di
queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
   2.  La  CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per
l'attuazione della presente sezione".
   2.  Dopo  l'articolo  193  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
   "Art.  193-bis. - (Rapporti con societa' estere aventi sede legale
in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). - 1. Coloro
che   sottoscrivono   il   bilancio  della  societa'  estera  di  cui
all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli
articoli   165-quater,  commi  2  e  3,  165-quinquies,  comma  1,  e
165-sexies,  comma  1,  e coloro che esercitano la revisione ai sensi
dell'articolo  165-quater,  comma  4, sono soggetti a responsabilita'
civile,  penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione
al bilancio delle societa' italiane.
   2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, la violazione degli
obblighi  derivanti  dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB
dall'articolo  165-septies,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1".