Art. 10.
                          Membri supplenti

  1.   Il  consiglio  giudiziario  e'  altresi'  composto  da  cinque
componenti   supplenti,   di   cui  due  magistrati  che  esercitano,
rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre
componenti   non  togati,  un  professore  universitario  in  materie
giuridiche   nominato   dal  Consiglio  universitario  nazionale,  su
indicazione  dei  presidi  delle  facolta'  di  giurisprudenza  delle
universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto
o  in  parte,  competenza  gli  uffici del distretto, un avvocato con
almeno  quindici  anni  di  esercizio della professione, nominato dal
Consiglio  nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine
degli  avvocati  del distretto e uno nominato dal consiglio regionale
della  regione  ove  ha  sede  il  distretto o nella quale rientra la
maggiore  estensione  di  territorio  sul  quale hanno competenza gli
uffici  del  distretto,  eletto,  a  maggioranza  di  tre  quinti dei
componenti  e,  dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti,
tra persone estranee al medesimo consiglio.
  2.  In  caso  di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del
consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.