Art. 11.
                               Organi

  1.  Il  consiglio  giudiziario  e'  presieduto dal presidente della
corte  di  appello.  Nella  prima  seduta  il consiglio elegge al suo
interno,  con  votazione  effettuata  a  scrutinio  segreto,  un vice
presidente,  scelto  tra i componenti non togati, e, tra i componenti
togati, il segretario.