Art. 12.

       Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari

  1.  L'elezione,  da  parte  dei  magistrati  in servizio presso gli
uffici   giudiziari  del  distretto,  dei  cinque  componenti  togati
effettivi  dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui
distretto  prestano  servizio  fino a trecentocinquanta magistrati si
effettua in un unico collegio distrettuale per:
    a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato
un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
    b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
    c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.
  2.  L'elezione,  da  parte  dei  magistrati  in servizio presso gli
uffici   giudiziari   del  distretto,  dei  sette  componenti  togati
effettivi  dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui
distretto  prestano  servizio  oltre  trecentocinquanta magistrati si
effettua in un unico collegio distrettuale per:
    a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato
un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
    b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
    c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.
  3.  L'elezione,  da  parte  dei  magistrati  in servizio presso gli
uffici  giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti
dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale
per:
    a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
    b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.
  4.  Ogni  elettore  riceve  tre  schede,  una  per  ciascuna  delle
categorie  di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei
componenti togati effettivi e supplenti.
  5.  Ogni  elettore  esprime  il proprio voto per un solo magistrato
componente  effettivo  e  per un solo magistrato componente supplente
per ciascuna delle categorie da eleggere.
  6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero  di  voti,  in  numero  pari a quello dei posti da assegnare a
ciascuna  categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato
piu' anziano nel ruolo.