Art. 13. 
              Durata in carica dei consigli giudiziari 
  1. I componenti non di diritto dei consigli  giudiziari  durano  in
carica quattro anni. 
  2. I componenti magistrati  elettivi,  i  componenti  nominati  dal
Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense  e
dal consiglio regionale ed il componente rappresentante  dei  giudici
di  pace  del  distretto  non  sono  immediatamente  rieleggibili   o
rinominabili. 
  3. Il componente magistrato  elettivo  che  per  qualsiasi  ragione
cessa dalla carica  nel  corso  del  quadriennio  e'  sostituito  dal
magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito  della  stessa
categoria. 
  4. Alla scadenza del  quadriennio  cessano  dalla  carica  anche  i
componenti che hanno  sostituito  altri  nel  corso  del  quadriennio
medesimo. 
  5.  Finche'  non  e'  insediato  il  nuovo  consiglio  giudiziario,
continua a funzionare quello precedente.