Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari 1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni. 2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria. 4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo. 5. Finche' non e' insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.