Art. 14. 
                              Compensi 
  1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari e'  corrisposto
un gettone di  presenza  per  ciascuna  seduta,  la  cui  entita'  e'
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di   acquisto   di   efficacia   delle
disposizioni del presente decreto.