Art. 9.
                Composizione dei consigli giudiziari

  1.  Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello
e'  composto  dal  presidente della corte di appello, dal procuratore
generale  presso  la  corte di appello e dal presidente del consiglio
dell'ordine  degli  avvocati avente sede nel capoluogo del distretto,
che ne sono membri di diritto.
  2.   Nei   distretti   nei   quali   prestano   servizio   fino   a
trecentocinquanta  magistrati  il  consiglio giudiziario e' composto,
oltre  che  dai  membri  di diritto di cui al comma 1, da dieci altri
membri  effettivi,  di  cui  cinque magistrati in servizio presso gli
uffici  giudiziari  del  distretto, quattro componenti non togati, un
professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio
universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di
giurisprudenza  delle universita' della regione o delle regioni sulle
quali  hanno,  in  tutto  o  in  parte,  competenza  gli  uffici  del
distretto,   un  avvocato  con  almeno  quindici  anni  di  effettivo
esercizio   della   professione,  nominato  dal  Consiglio  nazionale
forense,  su  indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto,  due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha
sede  il  distretto  o  nella quale rientra la maggiore estensione di
territorio  sul  quale  hanno  competenza  gli  uffici del distretto,
eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo
scrutinio,  di  tre  quinti  dei  votanti,  tra  persone  estranee al
medesimo  consiglio,  nonche' un rappresentante eletto dai giudici di
pace del distretto nel proprio ambito.
  3.    Nei    distretti    nei   quali   prestano   servizio   oltre
trecentocinquanta  magistrati  il  consiglio giudiziario e' composto,
oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri
effettivi,  di  cui  sette  magistrati  in servizio presso gli uffici
giudiziari   del   distretto,   quattro  componenti  non  togati,  un
professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio
universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di
giurisprudenza  delle universita' della regione o delle regioni sulle
quali  hanno,  in  tutto  o  in  parte,  competenza  gli  uffici  del
distretto,   un  avvocato  con  almeno  quindici  anni  di  effettivo
esercizio   della   professione,  nominato  dal  Consiglio  nazionale
forense,  su  indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto,  due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha
sede  il  distretto  o  nella quale rientra la maggiore estensione di
territorio  sul  quale  hanno  competenza  gli  uffici del distretto,
eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo
scrutinio,  di  tre  quinti  dei  votanti,  tra  persone  estranee al
medesimo  consiglio,  nonche' un rappresentante eletto dai giudici di
pace del distretto nel proprio ambito.