Art. 9. Composizione dei consigli giudiziari 1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello e' composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto. 2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito. 3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.