Art. 6. 
                     Regioni a statuto speciale 
  1. Per le Regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  11
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
          Note all'art. 6:
              - L'art.  11  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, cosi'
          recita:
              «Art.   11.   (Attuazione   dell'art.  10  della  legge
          costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
          a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
          speciali  e  dalle  relative  norme  di attuazione, nonche'
          dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3.
              2.  Le  Commissioni  paritetiche previste dagli statuti
          delle   regioni  a  statuto  speciale,  in  relazione  alle
          ulteriori  materie spettanti alla loro potesta' legislativa
          ai  sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
          3  del  2001,  possono  proporre  l'adozione delle norme di
          attuazione  per  il  trasferimento dei beni e delle risorse
          strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
          all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
              3.  Le  norme  di  attuazione di cui al comma 2 possono
          prevedere   altresi'   disposizioni   specifiche   per   la
          disciplina  delle  attivita'  regionali  di  competenza  in
          materia di rapporti internazionali e comunitari.».