Art. 6. Regioni a statuto speciale 1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Note all'art. 6: - L'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cosi' recita: «Art. 11. (Attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potesta' legislativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. 3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresi' disposizioni specifiche per la disciplina delle attivita' regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.».