Art. 7.
                           Norma di rinvio
  1.  I  principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo
si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti
specificamente le singole professioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Storace, Ministro della salute
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli