Art. 27.
                       Disciplina transitoria
  1.  Gli  articoli 1  e  19,  comma  1,  lettera f), si applicano ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia,  ai  provvedimenti  del giudice di pace pubblicati entro la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si applica la
disciplina previgente.
  2.  Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per
cassazione  proposti  avverso  le  sentenze e gli altri provvedimenti
pubblicati  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  3.  Le  disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni
di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto.
  4.  Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano
ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e' stata
proposta  successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  5.  Le  disposizioni  dell'articolo  26 si applicano alle ordinanze
pronunciate  ed  alle  sentenze  pubblicate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.