Art. 12. 
                     Progressione nelle funzioni 
  1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a  seguito  del
positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato  dal
decreto legislativo emanato in attuazione della delega  di  cui  agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge  25  luglio
2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano: 
    a) mediante concorso per titoli ed esami; 
    b) mediante concorso per titoli. 
  2. Fino al compimento  dell'ottavo  anno  dalla  nomina  a  uditore
giudiziario di cui all'articolo 8,  comma  1,  i  magistrati  debbono
svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti  di  primo
grado, ad eccezione  di  coloro  posti  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare o collocati fuori ruolo organico  in  quanto  componenti
elettivi del Consiglio superiore della magistratura. 
  3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2,  il  Consiglio
superiore della magistratura attribuisce le  funzioni,  giudicanti  o
requirenti, di secondo  grado  previo  superamento  di  concorso  per
titoli  ed  esami,  scritti  e  orali,  ovvero  dopo   tredici   anni
dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli. 
  4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo  grado,  il
Consiglio superiore della magistratura  attribuisce  le  funzioni  di
legittimita', previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo
diciotto anni dall'ingresso  in  magistratura,  previo  concorso  per
titoli ed esami, scritti e orali. 
  5.  Al  concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti  e  orali,   per
l'attribuzione delle funzioni  di  legittimita'  possono  partecipare
anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di  servizio  e
che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado. 
  6.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  attribuisce   le
funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli. 
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  il testo della lettera b), del comma 1 dell'art.
          1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2, si vedano le note
          all'art. 9.