Art. 29. 
     Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici 
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995;  art.  9,  d.lgs.  n.
                              158/1995) 
 
  1. Il calcolo del valore stimato degli  appalti  pubblici  e  delle
concessioni di lavori  o  servizi  pubblici  e'  basato  sull'importo
totale  pagabile  al  netto   dell'IVA,   valutato   dalle   stazioni
appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo  stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. 
  2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per  i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel  calcolo  del  valore
stimato dell'appalto. 
  3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del  bando  di
gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o,  nei  casi  in  cui
siffatto bando non e'  richiesto,  al  momento  in  cui  la  stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto. 
  4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto  ad
ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo'  essere
frazionato al fine di  escluderlo  dall'osservanza  delle  norme  che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 
  5. Per gli appalti pubblici di  lavori  e  per  le  concessioni  di
lavori  pubblici  il  calcolo  del   valore   stimato   tiene   conto
dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato
delle forniture e dei servizi necessari  all'esecuzione  dei  lavori,
messe  a  disposizione  dell'imprenditore  da  parte  delle  stazioni
appaltanti. 
  6.  Il  valore  delle  forniture  o  dei  servizi   non   necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di  lavori  non  puo'  essere
aggiunto al valore  dell'appalto  di  lavori  in  modo  da  sottrarre
l'acquisto  di  tali  forniture  o  servizi  dall'applicazione  delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice. 
  7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi: 
    a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di  servizi
puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente  per  lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della  totalita'
di tali lotti; 
    b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per  i  contratti  di
rilevanza comunitaria  si  applicano  all'aggiudicazione  di  ciascun
lotto; 
    c) le  stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA  sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di  euro  per  i
lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non  superi  il  20%
del valore complessivo di tutti i lotti. 
  8. Per gli appalti di forniture: 
    a) quando un progetto volto ad ottenere forniture  omogenee  puo'
dar  luogo  ad  appalti  aggiudicati  contemporaneamente  per   lotti
separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di
rilevanza  comunitaria  si  tiene  conto  del  valore  stimato  della
totalita' di tali lotti; 
    b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per  i  contratti  di
rilevanza comunitaria  si  applicano  all'aggiudicazione  di  ciascun
lotto; 
    c) le  stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA  sia
inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato  di  tali  lotti
non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti. 
  9. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per  oggetto  la
locazione finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  riscatto  di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo  del  valore
stimato dell'appalto e' il seguente: 
    a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata  pari  o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la  durata
dell'appalto o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  il  valore
complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo; 
    b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o  che
non  puo'  essere  definita,  il  valore  mensile  moltiplicato   per
quarantotto. 
  10. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi  presentano
carattere di regolarita' o sono destinati ad essere  rinnovati  entro
un determinato periodo, e' assunto  come  base  per  il  calcolo  del
valore stimato dell'appalto: 
    a)  il  valore   reale   complessivo   dei   contratti   analoghi
successivamente conclusi nel  corso  dei  dodici  mesi  precedenti  o
dell'esercizio precedente, rettificato,  se  possibile,  al  fine  di
tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di  valore  che
potrebbero sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al  contratto
iniziale; oppure 
    b)  il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti   successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima  consegna  o
nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi. 
  11. La scelta del metodo per il calcolo del valore  stimato  di  un
appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo
dal campo di applicazione delle norme  dettate  per  gli  appalti  di
rilevanza comunitaria. 
  12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere  come
base di calcolo del valore stimato dell'appalto  e',  a  seconda  dei
casi, il seguente: 
    a) per i tipi di servizi seguenti: 
    a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre  forme  di
remunerazione; 
    a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,  le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; 
    a.3)  appalti  riguardanti  la  progettazione:  gli  onorari,  le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; 
    b)  per  gli  appalti  di  servizi  che  non  fissano  un  prezzo
complessivo: 
    b.1)  se  trattasi  di  appalti  di  durata  determinata  pari  o
inferiore a quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo  stimato  per
l'intera loro durata; 
    b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 
  13.  Per  gli  accordi  quadro  e  per  i   sistemi   dinamici   di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione  e'  il  valore
massimo  stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso  degli  appalti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o  del  sistema
dinamico di acquisizione. 
  14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi  e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e  delle  forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.