Art. 30. 
                       Concessione di servizi 
 (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998) 
 
  1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi. 
  2. Nella concessione di servizi la controprestazione a  favore  del
concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche  un  prezzo,  qualora  al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli  utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla  somma  del  costo  del
servizio e  dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia
necessario   assicurare   al    concessionario    il    perseguimento
dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della
connessa  gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio   da
prestare. 
  3. La scelta del concessionario  deve  avvenire  nel  rispetto  dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi  ai
contratti pubblici e, in particolare, dei  principi  di  trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale  a  cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto  della  concessione,  e
con predeterminazione dei criteri selettivi. 
  4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme  piu'
ampie di tutela della concorrenza. 
  5. Restano ferme, purche'  conformi  ai  principi  dell'ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono,  in  luogo  delle
concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi  a  soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 
  6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto  che
non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi
di  esercitare  un'attivita'  di   servizio   pubblico,   l'atto   di
concessione prevede che, per gli appalti di  forniture  conclusi  con
terzi nell'ambito di  tale  attivita',  detto  soggetto  rispetti  il
principio di non discriminazione in base alla nazionalita'. 
  7. Si  applicano  le  disposizioni  della  parte  IV.  Si  applica,
inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.