Art. 32 
    Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori 
     (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; 
 art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995) 
 
  1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3,  le  norme  del
presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V,  si  applicano
in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore  alle
soglie di cui all'articolo 28: 
    a) lavori, servizi,  forniture,  affidati  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici; 
    b) appalti di  lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
lavori pubblici che  non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici,  nei
limiti stabiliti dall'articolo 142; 
    c)  lavori,  servizi,  forniture  affidati  dalle  societa'   con
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto  della  loro  attivita'  la
realizzazione di lavori o opere,  ovvero  la  produzione  di  beni  o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in  regime  di
libera concorrenza, ivi comprese le societa'  di  cui  agli  articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
    d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui  all'allegato  I,
nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali,  impianti  sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e  universitari,
edifici destinati a funzioni  pubbliche  amministrative,  di  importo
superiore a  un  milione  di  euro,  per  la  cui  realizzazione  sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi  o  in  conto  capitale  che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; 
    e)  appalti   di   servizi,   affidati   da   soggetti   privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a.,
sia pari o superiore a 211.000  euro,  allorche'  tali  appalti  sono
connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del  presente
comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui  alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto  interessi  o
in  conto  capitale  che,  attualizzato,  superi  il  50  per   cento
dell'importo dei servizi; 
    f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi,  quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del  servizio  e  le
opere  pubbliche   diventano   di   proprieta'   dell'amministrazione
aggiudicatrice; 
    g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti  privati,
titolari di permesso  di  costruire,  che  assumono  in  via  diretta
l'esecuzione delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo  totale  o
parziale del contribuito previsto per il rilascio  del  permesso,  ai
sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28,  comma  5  della
legge 17 agosto 1942, n.  1150.  L'amministrazione  che  rilascia  il
permesso  di  costruire  puo'  prevedere  che,  in   relazione   alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso
di   costruire   assuma   la   veste   di   promotore,    presentando
all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal  rilascio  del
permesso di costruire,  la  progettazione  preliminare  delle  opere.
All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore  sulla  base
della progettazione presentata, il promotore puo' esercitare, purche'
espressamente previsto nel bando di gara, diritto di  prelazione  nei
confronti   dell'aggiudicatario,   entro   quindici   giorni    dalla
aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il  3%  del  valore
dell'appalto aggiudicato; 
    h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di
cui all'articolo 207, qualora, ai  sensi  dell'articolo  214,  devono
trovare applicazione le disposizioni della parte II  anziche'  quelle
della parte III del presente codice. 
  2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),  f),  g)  non  si
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90,  comma  6;  92;  128;  in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo  le
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui  al  comma  1,
lettere c) ed h), non si applicano gli  articoli  78,  comma  2;  90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del  contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
  3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c)  non  sono  tenute  ad
applicare le disposizioni  del  presente  codice  limitatamente  alla
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per  i
quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le  seguenti
condizioni: 
    1) la scelta del  socio  privato  e'  avvenuta  nel  rispetto  di
procedure di evidenza pubblica; 
    2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa'  e'
stata costituita; 
    3)  la  societa'  provvede  in  via  diretta  alla  realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al  70%  del  relativo
importo. 
  4. Il provvedimento che concede il contributo di cui  alle  lettere
d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte
del soggetto beneficiario, delle norme  del  presente  codice.  Fatto
salvo  quanto  previsto  dalle  eventuali  leggi  che  prevedono   le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo' essere  erogato
solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto,  previa  verifica,  da
parte del sovvenzionatore, che la  procedura  di  affidamento  si  e'
svolta nel rispetto del presente  codice.  Il  mancato  rispetto  del
presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riposta il testo degli articoli 113, 113-bis,  115
          e 116 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante: "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali": 
              "Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi pubblici locali di rilevanza economica).  -  1.  Le
          disposizioni del  presente  articolo  che  disciplinano  le
          modalita' di gestione ed affidamento dei  servizi  pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili ed integrative delle  discipline  di  settore.
          Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle  di
          attuazione di  specifiche  normative  comunitarie.  Restano
          esclusi dal campo di applicazione del presente  articolo  i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 
              1-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano al settore  del  trasporto  pubblico  locale  che
          resta disciplinato  dal  decreto  legislativo  19  novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni. 
              2. Gli enti locali non  possono  cedere  la  proprieta'
          degli  impianti,  delle  reti  e  delle   altre   dotazioni
          destinati all'esercizio dei  servizi  pubblici  di  cui  al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 
              2-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per   la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane. 
              3. Le discipline di settore  stabiliscono  i  casi  nei
          quali l'attivita' di gestione delle reti e  degli  impianti
          destinati alla produzione dei servizi  pubblici  locali  di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli stessi. E', in ogni caso,  garantito  l'accesso  alle
          reti a tutti  i  soggetti  legittimati  all'erogazione  dei
          relativi servizi. 
              4. Qualora sia separata  dall'attivita'  di  erogazione
          dei servizi, per la gestione delle reti, degli  impianti  e
          delle altre dotazioni patrimoniali gli enti  locali,  anche
          in forma associata, si avvalgono: 
                a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma  di
          societa' di capitali con la partecipazione  totalitaria  di
          capitale pubblico cui  puo'  essere  affidata  direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la
          societa' realizzi la parte piu'  importante  della  propria
          attivita'  con  l'ente  o  gli   enti   pubblici   che   la
          controllano; 
                b)  di  imprese  idonee,  da   individuare   mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 
              5.  L'erogazione  del  servizio  avviene   secondo   le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio: 
                a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali   il   socio   privato   venga   scelto    attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad  evidenza  pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie in materia di concorrenza secondo le  linee  di
          indirizzo emanate  dalle  autorita'  competenti  attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche; 
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione che l'ente o  gli  enti  pubblici  titolari  del
          capitale sociale esercitino  sulla  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la
          societa' realizzi la parte piu'  importante  della  propria
          attivita'  con  l'ente  o  gli   enti   pubblici   che   la
          controllano. 
              5-bis. Le normative di settore,  al  fine  di  superare
          assetti  monopolistici,  possono  introdurre   regole   che
          assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi  da
          esse   disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto    delle
          disposizioni di cui al  comma  5,  criteri  di  gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio. 
              5-ter. In ogni caso in  cui  la  gestione  della  rete,
          separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non  sia
          stata affidata con gara ad evidenza  pubblica,  i  soggetti
          gestori   di   cui   ai   precedenti    commi    provvedono
          all'esecuzione dei lavori comunque connessi  alla  gestione
          della rete esclusivamente mediante contratti di  appalto  o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure di evidenza  pubblica,  ovvero  in  economia  nei
          limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109, e all'art. 143 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione dei servizi, sia stata affidata con  procedure  di
          gara, il soggetto gestore puo'  realizzare  direttamente  i
          lavori  connessi  alla   gestione   della   rete,   purche'
          qualificato ai sensi della normativa vigente e  purche'  la
          gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la  gestione  del
          servizio relativo alla rete, sia  l'esecuzione  dei  lavori
          connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto  ad  oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 
              6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di  cui  al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di  un
          affidamento diretto,  di  una  procedura  non  ad  evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende alle societa' controllate o  collegate,  alle  loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4. 
              7. La gara di cui al comma 5 e'  indetta  nel  rispetto
          degli standard qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di
          equa distribuzione sul territorio e di  sicurezza  definiti
          dalla competente Autorita' di settore  o,  in  mancanza  di
          essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla  base
          del migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e  delle
          condizioni economiche e di prestazione  del  servizio,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica  e  gestionale.  Tali  elementi   fanno   parte
          integrante del contratto di servizio. Le previsioni di  cui
          al presente comma  devono  considerarsi  integrative  delle
          discipline di settore. 
              8. Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e'
          consentito  l'affidamento  contestuale  con  gara  di   una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento, unica  per  tutti  i  servizi,  non  puo'
          essere superiore alla  media  calcolata  sulla  base  della
          durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
          settore. 
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla successiva gara di affidamento, le reti, gli  impianti
          e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli  enti
          locali o delle societa' di cui al comma 13  sono  assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre  dotazioni
          realizzate, in attuazione dei piani di investimento di  cui
          al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo  e'  dovuto
          da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
          beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e'  indicato
          nel bando di gara. 
              10. E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione  nel
          trattamento dei gestori di pubblico servizio in  ordine  al
          regime tributario, nonche'  alla  concessione  da  chiunque
          dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione  del
          servizio. 
              11. I rapporti degli enti locali  con  le  societa'  di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio, allegati ai  capitolati  di  gara,  che  dovranno
          prevedere i livelli dei servizi  da  garantire  e  adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
              12. L'ente locale puo'  cedere  tutto  o  in  parte  la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi  alla
          scadenza del periodo  di  affidamento.  Tale  cessione  non
          comporta effetti sulla durata  delle  concessioni  e  degli
          affidamenti in essere. 
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in cui non sia vietato dalle normative di settore,  possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre  dotazioni  patrimoniali  a   societa'   a   capitale
          interamente pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali  societa'
          pongono  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre   dotazioni
          patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
          gestione del servizio o, ove prevista la gestione  separata
          della rete, dei gestori di quest'ultima,  a  fronte  di  un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista, o dagli enti locali. Alla societa'  suddetta  gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il  compito
          di espletare le gare di cui al comma 5. 
              14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3,  se  le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione dei servizi di cui al comma 1 sono  di  proprieta'
          di soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi  possono
          essere autorizzati a gestire i servizi o loro  segmenti,  a
          condizione che siano rispettati  gli  standard  di  cui  al
          comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla  media
          regionale, salvo che le discipline di carattere  settoriale
          o le relative Autorita'  dispongano  diversamente.  Tra  le
          parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11,  un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, se  incompatibili  con  le
          attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative  norme
          di attuazione. 
              15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per  i
          singoli settori non  stabiliscano  un  congruo  periodo  di
          transizione, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          previste nel presente articolo, le  concessioni  rilasciate
          con  procedure  diverse  dall'evidenza   pubblica   cessano
          comunque entro e non oltre la data del  31  dicembre  2006,
          senza  necessita'  di  apposita   deliberazione   dell'ente
          affidante. Sono escluse  dalla  cessazione  le  concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali il socio privato sia stato scelto mediante  procedure
          ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di  rispetto
          delle  norme  interne   e   comunitarie   in   materia   di
          concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a  capitale
          interamente pubblico a condizione  che  gli  enti  pubblici
          titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'  un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi  e
          che la societa' realizzi la  parte  piu'  importante  della
          propria attivita' con l'ente o gli  enti  pubblici  che  la
          controllano. Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione  le
          concessioni affidate  alla  data  del  1°  ottobre  2003  a
          societa'  gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da   esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie esclusive del servizio, nonche'  a  societa'
          originariamente a capitale interamente pubblico  che  entro
          la stessa data abbiano provveduto a collocare  sul  mercato
          quote  di  capitale  attraverso   procedure   ad   evidenza
          pubblica,  ma,  in  entrambe  le   ipotesi   indicate,   le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente a quello della durata media  delle  concessioni
          aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure  di
          evidenza pubblica, salva  la  possibilita'  di  determinare
          caso per caso la cessazione in una data successiva  qualora
          la stessa risulti proporzionata ai  tempi  di  recupero  di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore. 
              15-ter. Il termine del 31  dicembre  2006,  di  cui  al
          comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
          previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
          europea, alle condizioni sotto indicate: 
                a) nel caso in cui, almeno dodici  mesi  prima  dello
          scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante  una  o
          piu' fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova  societa'
          capace di servire un bacino di utenza complessivamente  non
          inferiore a due volte quello originariamente servito  dalla
          societa' maggiore; in questa ipotesi  il  differimento  non
          puo' comunque essere superiore ad un anno; 
                b) nel caso in cui, entro  il  termine  di  cui  alla
          lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di  una
          o  piu'  fusioni,  si  trovi  ad  operare  in   un   ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero a quello  ottimale,  laddove  previsto  dalle  norme
          vigenti;  in  questa  ipotesi  il  differimento  non   puo'
          comunque essere superiore a due anni. 
              15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007  si  applica
          il divieto di cui al comma 6, salvo  nei  casi  in  cui  si
          tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
          i servizi forniti dalle  societa'  partecipanti  alla  gara
          stessa. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  sentite  le  Autorita'   indipendenti   del
          settore e la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il  Governo
          definisce le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare  di
          imprese estere, o di imprese  italiane  che  abbiano  avuto
          all'estero la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere  a
          procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e  siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati.". 
              "Art. 113-bis (Gestione  dei  servizi  pubblici  locali
          privi di rilevanza  economica).  -  1.  Ferme  restando  le
          disposizioni previste per  i  singoli  settori,  i  servizi
          pubblici locali privi di rilevanza economica  sono  gestiti
          mediante affidamento diretto a: 
                a) istituzioni; 
                b) aziende speciali, anche consortili; 
                c)  societa'  a  capitale  interamente   pubblico   a
          condizione che gli  enti  pubblici  titolari  del  capitale
          sociale esercitino sulla societa' un  controllo  analogo  a
          quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la  societa'
          realizzi la parte piu' importante della  propria  attivita'
          con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 
              2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
          modeste dimensioni o per le caratteristiche  del  servizio,
          non sia opportuno procedere ad affidamento ai  soggetti  di
          cui al comma 1. 
              3. Gli enti locali  possono  procedere  all'affidamento
          diretto dei servizi culturali e del tempo libero  anche  ad
          associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 
              4. 
              5. I  rapporti  tra  gli  enti  locali  ed  i  soggetti
          erogatori dei servizi di  cui  al  presente  articolo  sono
          regolati da contratti di servizio.". 
              "Art. 115 (Trasformazione  delle  aziende  speciali  in
          societa' per azioni). - 1. I  comuni,  le  province  e  gli
          altri  enti   locali   possono,   per   atto   unilaterale,
          trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
          cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
          non superiore a due anni dalla trasformazione. Il  capitale
          iniziale   di   tali   societa'   e'   determinato    dalla
          deliberazione di trasformazione in misura non inferiore  al
          fondo  di  dotazione  delle  aziende  speciali   risultante
          dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e  comunque  in
          misura non inferiore all'importo minimo  richiesto  per  la
          costituzione delle societa' medesime.  L'eventuale  residuo
          del patrimonio netto conferito  e'  imputato  a  riserve  e
          fondi, mantenendo  ove  possibile  le  denominazioni  e  le
          destinazioni   previste   nel   bilancio   delle    aziende
          originarie. Le societa' conservano tutti i  diritti  e  gli
          obblighi  anteriori  alla   trasformazione   e   subentrano
          pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
          originarie. 
              2. La deliberazione di trasformazione  tiene  luogo  di
          tutti gli adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle
          societa'   previsti   dalla   normativa   vigente,    ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  degli  articoli  2330,
          commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 
              3. Ai fini della definitiva determinazione  dei  valori
          patrimoniali conferiti, entro tre mesi  dalla  costituzione
          delle societa', gli amministratori devono richiedere  a  un
          esperto  designato  dal  presidente   del   tribunale   una
          relazione giurata ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.
          2343, primo comma, del codice civile. Entro  sei  mesi  dal
          ricevimento  di  tale  relazione  gli  amministratori  e  i
          sindaci determinano i  valori  definitivi  di  conferimento
          dopo  avere  controllato  le  valutazioni  contenute  nella
          relazione stessa e,  se  sussistono  fondati  motivi,  aver
          proceduto alla revisione  della  stima.  Fino  a  quando  i
          valori di conferimento non sono stati  determinati  in  via
          definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili. 
              4. Le  societa'  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          costituite anche ai fini dell'applicazione delle  norme  di
          cui al decreto-legge 31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
              5. [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma  1
          possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di
          cui all'art. 116]. 
              6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
          locali e delle aziende speciali alle  societa'  di  cui  al
          comma 1 sono  esenti  da  imposizioni  fiscali,  dirette  e
          indirette, statali e regionali. 
              7. La deliberazione  di  cui  al  comma  1  puo'  anche
          prevedere  la  scissione   dell'azienda   speciale   e   la
          destinazione a societa' di nuova costituzione  di  un  ramo
          aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a  6  del
          presente articolo, nonche'  agli  articoli  2504-septies  e
          2504-decies del codice civile. 
              7-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si
          applicano   anche   alla   trasformazione   dei   consorzi,
          intendendosi sostituita al consiglio  comunale  l'assemblea
          consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
          maggioranza  dei  componenti;  gli  enti  locali  che   non
          intendono partecipare  alla  societa'  hanno  diritto  alla
          liquidazione sulla base  del  valore  nominale  iscritto  a
          bilancio della relativa quota di capitale. 
              7-ter. Alla privatizzazione di enti  ed  aziende  delle
          regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale,  fermo
          restando quanto stabilito dalla legislazione  regionale  in
          materia, si applicano le disposizioni di cui ai  precedenti
          commi.  Delle   obbligazioni   sorte   anteriormente   alla
          costituzione delle societa' di capitali di cui al  comma  1
          rispondono in ogni caso le regioni.". 
              "Art. 116 (  Societa'  per  azioni  con  partecipazione
          minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali  possono,
          per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis
          e per la realizzazione delle opere necessarie  al  corretto
          svolgimento del servizio nonche' per  la  realizzazione  di
          infrastrutture ed altre opere di  interesse  pubblico,  che
          non rientrino, ai sensi della vigente legislazione  statale
          e regionale, nelle competenze istituzionali di altri  enti,
          costituire apposite societa' per azioni  senza  il  vincolo
          della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga  ai
          vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.  Gli
          enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati  e
          all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul  mercato
          con procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo
          delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente  pubblico
          di nominare uno o piu' amministratori e sindaci.  Nel  caso
          di servizi pubblici locali  una  quota  delle  azioni  puo'
          essere destinata all'azionariato diffuso e  resta  comunque
          sul mercato. 
              2.  La  costituzione   di   societa'   miste   con   la
          partecipazione  non  maggioritaria  degli  enti  locali  e'
          disciplinata da  apposito  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
          26, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  29  marzo
          1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni. 
              3.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  qualunque
          importo si applicano le norme vigenti di recepimento  delle
          direttive comunitarie in materia di lavori pubblici. 
              4.  Fino  al  secondo  esercizio  successivo  a  quello
          dell'entrata  in   funzione   dell'opera,   l'ente   locale
          partecipante potra' rilasciare garanzia  fidejussoria  agli
          istituti mutuanti in  misura  non  superiore  alla  propria
          quota di partecipazione alla societa' di  cui  al  presente
          articolo. 
              5.  Per  i  conferimenti  di  aziende,   di   complessi
          aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati
          dai soggetti di cui al comma 1, anche per  la  costituzione
          con atto unilaterale delle  societa'  di  cui  al  medesimo
          comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1  e
          2, della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  e  successive
          modificazioni.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari in materia edilizia": 
              "Art. 16 (Contributo per il rilascio  del  permesso  di
          costruire). - 1. (Omissis). 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2,  comma  5,  della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          con le modalita' e le garanzie stabilite  dal  comune,  con
          conseguente  acquisizione   delle   opere   realizzate   al
          patrimonio indisponibile del comune.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  28,  comma  5,  della
          legge  17   agosto   1942,   n.   1150,   recante:   "Legge
          urbanistica": 
              "L'autorizzazione comunale e' subordinata alla  stipula
          di  una   convenzione,   da   trascriversi   a   cura   del
          proprietario, che preveda: 
                1) la cessione gratuita  entro  termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate dall'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n. 2; 
                2) l'assunzione, a  carico  del  proprietario,  degli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria  e  di
          una quota parte delle opere  di  urbanizzazione  secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
                3) i termini non superiori  ai  dieci  anni  entro  i
          quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui
          al precedente paragrafo; 
                4) congrue  garanzie  finanziarie  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dalla convenzione.".