Art. 33. 
Appalti  pubblici  e  accordi  quadro  stipulati   da   centrali   di
                             committenza 
      (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; 
                  Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994) 
 
  1.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori   possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a  centrali  di
committenza, anche associandosi o consorziandosi. 
  2. Le  centrali  di  committenza  sono  tenute  all'osservanza  del
presente codice. 
  3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  i   soggetti   di   cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare  a
soggetti pubblici o privati l'espletamento  delle  funzioni  e  delle
attivita' di stazione appaltante  di  lavori  pubblici.  Tuttavia  le
amministrazioni  aggiudicatrici  possono  affidare  le  funzioni   di
stazione  appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il  rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate,  nonche'
a centrali di committenza.