Art. 10. 
 Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti 
  1. Ove non esistano medicinali veterinari  autorizzati  per  curare
una determinata  affezione  di  specie  animale  non  destinate  alla
produzione di alimenti, il  veterinario  responsabile  puo',  in  via
eccezionale, sotto la sua  diretta  responsabilita'  ed  al  fine  di
evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare  l'animale
interessato: 
    a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per  l'uso
su un'altra specie animale o  per  un'altra  affezione  della  stessa
specie animale; 
    b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a): 
      1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In  tal  caso
il medicinale puo' essere autorizzato solo dietro prescrizione medico
veterinaria non ripetibile; 
      2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro  Stato
membro  dell'Unione  europea   conformemente   a   misure   nazionali
specifiche, per l'uso nella stessa  specie  o  in  altra  specie  per
l'affezione in questione, o per un'altra affezione; 
    c) in mancanza dei medicinali di cui  alla  lettera  b),  con  un
medicinale veterinario preparato estemporaneamente da  un  farmacista
in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute  in
una prescrizione veterinaria. 
  2. In deroga a quanto disposto all'articolo 11, le disposizioni  di
cui al comma 1 si  applicano  anche  al  trattamento  di  un  animale
appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a
condizione  che  l'animale  interessato  sia  stato  dichiarato   non
destinato alla macellazione per il consumo umano  conformemente  alla
normativa comunitaria.