Art. 11. 
   Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti 
  1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per  trattare
una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione
di alimenti, il veterinario responsabile puo',  in  via  eccezionale,
sotto la propria responsabilita' ed al fine  di  evitare  all'animale
evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato  in  uno
specifico allevamento: 
    a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per  l'uso
su un'altra specie animale o  per  un'altra  affezione  sulla  stessa
specie; 
    b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui  alla  lettera
a): 
      1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 
      2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro  Stato
membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra  specie  destinata
alla produzione di alimenti per l'affezione di  cui  trattasi  o  per
un'altra affezione; 
    c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera  b),  con  un
medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a
tal  fine,  conformemente   alle   indicazioni   contenute   in   una
prescrizione veterinaria. 
  2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di  cui  al
comma 1, devono essere comprese negli  allegati  I,  II,  e  III  del
regolamento (CEE) n. 2377/90  ed  un  veterinario  responsabile  deve
prescrivere un appropriato tempo  di  attesa  per  tali  animali  per
garantire che gli  alimenti  derivanti  dagli  animali  trattati  non
contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo  di  attesa,  a
meno che non sia indicato sul  medicinale  impiegato  per  le  specie
interessate, non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova  ed
il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e  di  mammiferi,
inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le  carni
di  pesce.  Altre   sostanze   farmacologicamente   attive   ritenute
indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati
alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 
2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei
mesi,  purche'  presenti  in  apposito  elenco  stabilito   in   sede
comunitaria. 
  3. Ove venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico  i  cui
principi attivi sono inclusi nell'allegato II del  regolamento  (CEE)
n. 2377/90, il tempo di attesa e' ridotto a zero. 
  4. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in
cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i  trattamenti
di cui al presente articolo quali l'identificazione del  proprietario
e degli animali, la data in cui gli animali sono stati  trattati,  la
diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate,  la  durata
del trattamento e gli eventuali  tempi  di  attesa  raccomandati;  il
medico veterinario  tiene  la  documentazione  a  disposizione  delle
competenti autorita' sanitarie, ai fini di ispezione,  per  almeno  5
anni dalla data dell'ultima registrazione. 
  5. Il Ministero della salute indica  ai  soggetti  responsabili  le
prescrizioni necessarie  per  l'importazione,  la  distribuzione,  la
vendita e l'informazione relativa ai  medicinali  autorizzati  in  un
altro Stato membro di cui e' stata autorizzata la somministrazione ad
animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi del  comma  1,
fatte salve le eventuali altre disposizioni comunitarie. 
 
          Nota all'art. 11: 
              - Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi  note  alle
          premesse.