Art. 11.
                 Uso in deroga per animali destinati
                     alla produzione di alimenti
  1.  Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare
una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione
di  alimenti,  il  veterinario responsabile puo', in via eccezionale,
sotto  la  propria  responsabilita' ed al fine di evitare all'animale
evidenti  stati  di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno
specifico allevamento:
    a) con  un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso
su  un'altra  specie  animale  o  per un'altra affezione sulla stessa
specie;
    b) in   mancanza   di  un  medicinale  veterinario  di  cui  alla
lettera a):
      1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
      2)  con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato
membro  per  l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata
alla  produzione  di  alimenti  per l'affezione di cui trattasi o per
un'altra affezione;
    c) in  mancanza  di  un medicinale di cui alla lettera b), con un
medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a
tal   fine,   conformemente   alle   indicazioni   contenute  in  una
prescrizione veterinaria.
  2.  Le  sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al
comma 1,  devono  essere  comprese  negli  allegati  I, II, e III del
regolamento  (CEE)  n.  2377/90  ed  un veterinario responsabile deve
prescrivere  un  appropriato  tempo  di  attesa  per tali animali per
garantire  che  gli  alimenti  derivanti  dagli  animali trattati non
contengano  residui  nocivi  per i consumatori. Il tempo di attesa, a
meno  che  non  sia  indicato  sul medicinale impiegato per le specie
interessate,  non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova ed
il  latte,  a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi,
inclusi  il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni
di   pesce.   Altre   sostanze   farmacologicamente  attive  ritenute
indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati
alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n.
2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei
mesi,   purche'   presenti  in  apposito  elenco  stabilito  in  sede
comunitaria.
  3.  Ove  venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico i cui
principi  attivi  sono inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE)
n. 2377/90, il tempo di attesa e' ridotto a zero.
  4. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in
cui  annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti
di  cui al presente articolo quali l'identificazione del proprietario
e  degli  animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la
diagnosi,  i  medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata
del  trattamento  e  gli  eventuali  tempi di attesa raccomandati; il
medico  veterinario  tiene  la  documentazione  a  disposizione delle
competenti  autorita'  sanitarie,  ai fini di ispezione, per almeno 5
anni dalla data dell'ultima registrazione.
  5.  Il  Ministero  della  salute indica ai soggetti responsabili le
prescrizioni  necessarie  per  l'importazione,  la  distribuzione, la
vendita  e  l'informazione  relativa  ai medicinali autorizzati in un
altro Stato membro di cui e' stata autorizzata la somministrazione ad
animali  destinati  alla produzione di alimenti ai sensi del comma 1,
fatte salve le eventuali altre disposizioni comunitarie.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
          premesse.