Art. 13.
        Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
  1. Ai fini del presente articolo s'intende per:
    a) medicinale   di  riferimento:  un  medicinale  autorizzato  in
conformita' agli articoli 5 e 12;
    b) medicinale   generico:   un   medicinale   che  ha  la  stessa
composizione  qualitativa  e  quantitativa  di  sostanze  attive e la
stessa  forma  farmaceutica del medicinale di riferimento nonche' una
bioequivalenza  con  il medicinale di riferimento dimostrata da studi
appropriati   di  biodisponibilita'.  I  vari  sali,  esteri,  eteri,
isomeri,  miscele  di  isomeri,  complessi o derivati di una sostanza
attiva  sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano,
in  base  alle  informazioni  supplementari  fornite dal richiedente,
differenze  significative delle proprieta' relative alla sicurezza, o
di   quelle  relative  all'efficacia.  Agli  effetti  della  presente
lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono
considerate  una  stessa  forma farmaceutica. Il richiedente puo' non
presentare   studi  di  biodisponibilita'  se  puo'  provare  che  il
medicinale  generico  soddisfa  i  criteri  pertinenti definiti nelle
appropriate linee guida.
  2.  In  deroga  all'articolo 12,  comma 3, lettera j), nn. 2) e 3),
fatto  salvo  il  diritto sulla tutela della proprieta' industriale e
commerciale, il richiedente non e' tenuto a fornire i risultati delle
prove  di innocuita', degli studi dei residui o delle sperimentazioni
precliniche  e  cliniche  se  puo' dimostrare che il medicinale e' un
medicinale generico di un medicinale di riferimento che e' o e' stato
autorizzato  a norma dell'articolo 5 per almeno otto anni in Italia o
in altro Stato membro.
  3.  Un  medicinale  veterinario  generico  autorizzato ai sensi del
comma 2  non  puo'  essere  immesso  in  commercio  finche' non siano
trascorsi  dieci  anni  dalla  prima autorizzazione del medicinale di
riferimento.
  4.  Se  il  medicinale  di  riferimento non e' stato autorizzato in
Italia  ma  in  un  altro  Stato  membro  della Comunita' europea, il
richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il
medicinale  di  riferimento e' autorizzato o e' stato autorizzato. Il
Ministero  della  salute  chiede  all'autorita' competente dell'altro
Stato  membro  di  trasmettere,  entro  un  mese,  la conferma che il
medicinale  di  riferimento  e'  autorizzato  o e' stato autorizzato,
insieme  alla  composizione completa del medicinale di riferimento e,
se  necessario,  ad altra documentazione pertinente, con riferimento,
in particolare, alla data dell'AIC rilasciata nello Stato estero.
  5.  Per i medicinali veterinari destinati ai pesci ed alle api o ad
altre  specie  indicate  in sede comunitaria, il periodo decennale di
cui al comma 3 e' esteso a 13 anni.
  6.  Se  il  medicinale veterinario non rientra nella definizione di
medicinale  generico  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  o se non e'
possibile    dimostrare   la   bioequivalenza   mediante   studi   di
biodisponibilita'  o  in  caso  di cambiamenti della o delle sostanze
attive,  delle  indicazioni  terapeutiche,  del dosaggio, della forma
farmaceutica  o  della  via di somministrazione rispetto a quelle del
medicinale  di  riferimento,  il  richiedente  e'  tenuto a fornire i
risultati  delle  prove  d'innocuita' e di studio dei residui e delle
prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
  7.  Se  un medicinale veterinario biologico simile ad un medicinale
veterinario biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della
definizione  di  medicinale  generico,  a  causa  in  particolare  di
differenze   attinenti   alle   materie   prime   o  ai  processi  di
fabbricazione  del  medicinale veterinario biologico e del medicinale
veterinario  biologico  di  riferimento,  il  richiedente e' tenuto a
fornire   i   risultati   delle   appropriate   prove  precliniche  o
sperimentazioni  cliniche  relative  a dette condizioni. Il tipo e la
quantita'  dei  dati  supplementari  da  fornire  devono soddisfare i
criteri  pertinenti  di  cui  all'allegato I e alle appropriate linee
guida.  I risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel
fascicolo del medicinale di riferimento non devono essere forniti.
  8.  Per  i  medicinali veterinari destinati ad una o piu' specie di
animali utilizzati per la produzione di alimenti e che contengono una
sostanza  attiva  nuova  non autorizzata nella Comunita' al 30 aprile
2004,  il  periodo  decennale  di cui al comma 3, e' prolungato di un
anno   per  ogni  estensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  ad un'altra specie di animali destinati alla produzione di
alimenti,  a  condizione che detta estensione sia ottenuta nei cinque
anni   successivi   all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
iniziale.   Tale   periodo,  tuttavia,  non  supera  i  13  anni  per
un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio relativa a quattro o
piu' specie di animali destinati alla produzione di alimenti.
  9.  L'estensione  del  periodo  decennale a 11, 12 o 13 anni per un
medicinale  veterinario  destinato a specie destinate alla produzione
di   alimenti   e'   concessa  solo  a  condizione  che  il  titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  abbia attivato la
procedura,  prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/90
necessaria  a  determinare  i limiti massimi di residui per le specie
oggetto dell'autorizzazione.
  10.  L'esecuzione  degli studi e delle sperimentazioni necessari ai
fini  dell'applicazione  dei  commi 2,  3,  4,  5,  6,  7, 8 e 9, non
comportano  pregiudizio  alla  tutela  della proprieta' industriale e
commerciale.
 
          Nota all'art. 13:
              - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
          premesse.