Art. 13. 
        Domande semplificate di AIC per i medicinali generici 
  1. Ai fini del presente articolo s'intende per: 
    a)  medicinale  di  riferimento:  un  medicinale  autorizzato  in
conformita' agli articoli 5 e 12; 
    b)  medicinale  generico:  un  medicinale  che   ha   la   stessa
composizione qualitativa e  quantitativa  di  sostanze  attive  e  la
stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento  nonche'  una
bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata  da  studi
appropriati  di  biodisponibilita'.  I  vari  sali,  esteri,   eteri,
isomeri, miscele di isomeri, complessi o  derivati  di  una  sostanza
attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non  presentano,
in base alle  informazioni  supplementari  fornite  dal  richiedente,
differenze significative delle proprieta' relative alla sicurezza,  o
di  quelle  relative  all'efficacia.  Agli  effetti  della   presente
lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono
considerate una stessa forma farmaceutica. Il  richiedente  puo'  non
presentare  studi  di  biodisponibilita'  se  puo'  provare  che   il
medicinale generico soddisfa  i  criteri  pertinenti  definiti  nelle
appropriate linee guida. 
  2. In deroga all'articolo 12, comma 3, lettera j),  nn.  2)  e  3),
fatto salvo il diritto sulla tutela della  proprieta'  industriale  e
commerciale, il richiedente non e' tenuto a fornire i risultati delle
prove di innocuita', degli studi dei residui o delle  sperimentazioni
precliniche e cliniche se puo' dimostrare che  il  medicinale  e'  un
medicinale generico di un medicinale di riferimento che e' o e' stato
autorizzato a norma dell'articolo 5 per almeno otto anni in Italia  o
in altro Stato membro. 
  3. Un medicinale veterinario  generico  autorizzato  ai  sensi  del
comma 2 non puo'  essere  immesso  in  commercio  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dalla prima  autorizzazione  del  medicinale  di
riferimento. 
  4. Se il medicinale di riferimento  non  e'  stato  autorizzato  in
Italia ma in un  altro  Stato  membro  della  Comunita'  europea,  il
richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il
medicinale di riferimento e' autorizzato o e' stato  autorizzato.  Il
Ministero della salute  chiede  all'autorita'  competente  dell'altro
Stato membro di trasmettere,  entro  un  mese,  la  conferma  che  il
medicinale di riferimento e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato,
insieme alla composizione completa del medicinale di  riferimento  e,
se necessario, ad altra documentazione pertinente,  con  riferimento,
in particolare, alla data dell'AIC rilasciata nello Stato estero. 
  5. Per i medicinali veterinari destinati ai pesci ed alle api o  ad
altre specie indicate in sede comunitaria, il  periodo  decennale  di
cui al comma 3 e' esteso a 13 anni. 
  6. Se il medicinale veterinario non rientra  nella  definizione  di
medicinale generico di cui al comma  1,  lettera  b),  o  se  non  e'
possibile   dimostrare   la   bioequivalenza   mediante   studi    di
biodisponibilita' o in caso di cambiamenti  della  o  delle  sostanze
attive, delle indicazioni terapeutiche,  del  dosaggio,  della  forma
farmaceutica o della via di somministrazione rispetto  a  quelle  del
medicinale di riferimento, il  richiedente  e'  tenuto  a  fornire  i
risultati delle prove d'innocuita' e di studio dei  residui  e  delle
prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate. 
  7. Se un medicinale veterinario biologico simile ad  un  medicinale
veterinario biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della
definizione  di  medicinale  generico,  a  causa  in  particolare  di
differenze  attinenti  alle  materie   prime   o   ai   processi   di
fabbricazione del medicinale veterinario biologico e  del  medicinale
veterinario biologico di riferimento,  il  richiedente  e'  tenuto  a
fornire  i  risultati   delle   appropriate   prove   precliniche   o
sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. Il  tipo  e  la
quantita' dei dati  supplementari  da  fornire  devono  soddisfare  i
criteri pertinenti di cui all'allegato I  e  alle  appropriate  linee
guida. I risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti  nel
fascicolo del medicinale di riferimento non devono essere forniti. 
  8. Per i medicinali veterinari destinati ad una o  piu'  specie  di
animali utilizzati per la produzione di alimenti e che contengono una
sostanza attiva nuova non autorizzata nella Comunita'  al  30  aprile
2004, il periodo decennale di cui al comma 3,  e'  prolungato  di  un
anno  per  ogni  estensione  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio ad un'altra specie di animali destinati alla produzione  di
alimenti, a condizione che detta estensione sia ottenuta  nei  cinque
anni  successivi  all'autorizzazione  all'immissione   in   commercio
iniziale.  Tale  periodo,  tuttavia,  non  supera  i  13   anni   per
un'autorizzazione all'immissione in commercio relativa  a  quattro  o
piu' specie di animali destinati alla produzione di alimenti. 
  9. L'estensione del periodo decennale a 11, 12 o  13  anni  per  un
medicinale veterinario destinato a specie destinate  alla  produzione
di  alimenti  e'  concessa  solo  a  condizione   che   il   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  abbia  attivato  la
procedura, prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n.  2377/90
necessaria a determinare i limiti massimi di residui  per  le  specie
oggetto dell'autorizzazione. 
  10. L'esecuzione degli studi e delle sperimentazioni  necessari  ai
fini dell'applicazione dei commi 2, 3,  4,  5,  6,  7,  8  e  9,  non
comportano pregiudizio alla tutela  della  proprieta'  industriale  e
commerciale. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi  note  alle
          premesse.