Art. 15.
                         Associazioni fisse
  1.  Nel  caso  di  medicinali veterinari contenenti sostanze attive
presenti  nella composizione di medicinali veterinari autorizzati, ma
non  ancora  usate  in associazione a fini terapeutici, devono essere
forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera j), nn. 2) e 3),
i  risultati  delle  prove  d'innocuita', degli studi dei residui, se
necessari,   e   delle   nuove   prove   precliniche  o  delle  nuove
sperimentazioni   cliniche   relative  all'associazione,  ma  non  e'
necessario   fornire  documentazione  scientifica  relativa  ad  ogni
singola sostanza attiva.