Art. 15. Associazioni fisse 1. Nel caso di medicinali veterinari contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali veterinari autorizzati, ma non ancora usate in associazione a fini terapeutici, devono essere forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera j), nn. 2) e 3), i risultati delle prove d'innocuita', degli studi dei residui, se necessari, e delle nuove prove precliniche o delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione, ma non e' necessario fornire documentazione scientifica relativa ad ogni singola sostanza attiva.