Art. 16.
               Consenso all'utilizzazione del dossier
                          da parte di terzi
  1.  Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione puo'
consentire  che  sia  fatto ricorso alla documentazione farmaceutica,
d'innocuita',  di  studio dei residui, preclinica e clinica contenuta
nel   dossier   del  proprio  medicinale  al  fine  della  successiva
presentazione  di  una domanda relativa ad altri medicinali che hanno
una  identica  composizione  qualitativa  e  quantitativa in sostanze
attive e la stessa forma farmaceutica.