Art. 16. 
      Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi 
  1. Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione  puo'
consentire che sia fatto ricorso  alla  documentazione  farmaceutica,
d'innocuita', di studio dei residui, preclinica e  clinica  contenuta
nel  dossier  del  proprio  medicinale  al  fine   della   successiva
presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali  che  hanno
una identica composizione  qualitativa  e  quantitativa  in  sostanze
attive e la stessa forma farmaceutica.